Come già accennato al paragrafo 13 la cessione di diritti edificatori in cambio opere deve essere limitata a quanto necessario a sopperire ai costi che i finanziamenti pubblici non possono coprire, tenendo però presente che un intrapresa come quella del recupero del Bologna 2, la cui realizzazione è certo complessa, non può correre il rischio di fermarsi, anche solo perché i finanziamenti pubblici promessi tardano ad arrivare.
Il Comune dovrà quindi garantirsi quella ridondanza di disponibilità finanziaria che assicuri la continuità delle opere.
Per questo è indispensabile valutare tutte le forme di finanziamento attivabili tenendo conto del fatto che i contributi finanziari dovuti dai condomini potranno essere completamente introitati, per la eterogeneità di situazioni sociali ed economiche presenti e degli inevitabili contenziosi, solo con un piano di rientro a termine non breve.
In primo luogo deve essere finanziato del piano di recupero: in tal senso il contributo regionale può riuscire determinante.
Una volta predisposto questo indispensabile strumento si passa alla fase di realizzazione vera e propria per la quale è ragionevole, visto l'alto interesse sociale dell'operazione, pensare di poter accedere ai finanziamenti:
statali per i "contratti di quartiere" che potrebbero coprire gli aspetti sperimentali dell'operazione di recupero15;
regionali per gli interventi di urbanizzazione relativi:
al recupero di spazi al chiuso e porticati al piano terra da adibire ad attrezzature per la prima infanzia e ad altri servizi sociali
alle messa in gioco nuove porzioni di terreno da cedere in cambio opere, in modo di potere evitare di richiedere all'operatore che operi nell'interesse del Comune gli oneri di urbanizzazione, che incidono per circa un 8,7% sui costi del nuovo intervento.
regionali per interventi in ambito di edilizia economica e popolare;
regionali attraverso i "buoni casa" per interventi sulle parti comuni16.
E' ragionevole pensare che se i finanziamenti pubblici saranno adeguati, si potrà ricorrere alla cessione di diritti edificatori nella misura strettamente necessaria alla realizzazione delle sole case parcheggio, indispensabili per l'esecuzione materiale del recupero, che resterebbero a recupero ultimato in libera proprietà dell'operatore cui i diritti edificatori sono stati ceduti.