L'obbligo dello studio di fattibilità è stato introdotto nella normativa regionale con la legge 6/89 Provvedimento per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti.
La legge lo individua come lo strumento conoscitivo per la
programmazione su scala comunale e di base per la programmazione regionale dei
progetti, esso rappresenta presupposto per i piani di recupero e per l'erogazione dei relativi finanziamenti.
Lo studio di fattibilità indica, preliminarmente alla fase operativa:
l'inquadramento territoriale ed urbanistico;
l'insieme delle aree e degli immobili da recuperare;
i motivi che richiedono l'intervento;
l'analisi del costruito e le destinazioni d'uso compatibili con le tipologie edilizie;
i metodi del recupero ed i soggetti attuatori;
le risorse necessarie;
i risultati attesi.
Nella normativa regionale si individua lo studio di fattibilità quale atto preliminare per i piani di recupero, negli indirizzi per la loro redazione hanno assunto specifica importanza nuovi elementi rispetto a quelli tipici della 457, come la rivalutazione della funzione residenziale attraverso l'adeguamento funzionale degli alloggi e degli insediamenti con la realizzazione di nuovi servizi, l'incremento della valenza urbana
degli insediamenti, la riqualificazione degli spazi di relazione.
Gli studi di fallibilità, come pure i piani di recupero, fanno riferimento al mutato contesto economico e sociale e quindi prevedono il concorso di risorse miste pubbliche e private, operazioni per le quali l'Amministrazione pubblica si fa promotrice, creando i presupposti per renderla appetibile ai privati, garantendo contestualmente il raggiungimento degli obbiettivi sociali.