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COMUNE DI CALDERARA DI RENO e REGIONE EMILIA ROMAGNA

DELIBERE 2002





Delibera Giunta Comunale di Calderara di Reno
17 dicembre 2002
Programma di Riqualificazione Urbana Garibaldi 2
- L.R. 19/98 - Riavvio delle procedure negoziali
Delibera Giunta Comunale di Calderara di Reno
3 dicembre 2002
Programma di Riqualificazione Urbana Garibaldi 2
- Approvazione perizia di stima delle
unità immobiliari costituenti l'edificio
ubicato in Via Garibaldi n. 2
  Delibera Consiglio Comunale di Calderara di Reno
27 novembre 2002
Vendita patrimonio ERP - Atto di indirizzo
Delibera Consiglio Comunale di Calderara di Reno
27 novembre 2002
Ratifica deliberazioni
n. 121 del 22/10/02 e
n. 129 del 12/11/02
(progetto "Ricomiciare in sicurezza e crescere senza paure")
adottate dalla Giunta
con i poteri del Consiglio
Delibera Consiglio Comunale di Calderara di Reno
27 novembre 2002
Variante al Progetto per il Recupero
dell'immobile inserito nel
Programma di Riqualificazione Urbana Garibaldi 2
- Controdeduzioni e Approvazione -
Approvazione Schema di Accordo di Programma
  Concessione dei contributi previsti
dall'art. 220 bis
della L.R. 3/99 e successive modifiche.
Anno 2002, in attuazione
della deliberazione 713/02

Delibera Giunta Regionale
dell'Emilia Romagna
28 ottobre 2002
Variazione al bilancio di previsione 2002
ex art. 175 punto 4) D. Lgs 267/2000 (T.U.E.L.).
Variazione al P.O.G. 2002

Delibera Giunta Comunale di Calderara di Reno
8 ottobre 2002
 
Delibera Giunta Comunale di Calderara di Reno
30 luglio 2002
Programma di Riqualificazione Urbana "Garibaldi 2" -
Approvazione del progetto preliminare del progetto pilota
per la sicurezza e definizione di indirizzi per la
sottoscrizione di un accordo di programma con la Regione
Emilia Romagna e la Provincia di Bologna
 
Delibera Consiglio Comunale
19 giugno 2002
Variante al progetto
per il recupero dell'immobile
inserito nel programma di riqualificazione urbana
Garibaldi 2 - Adozione
Delibera Giunta Regionale dell'Emilia Romagna
27 maggio 2002
Approvazione delle proposte
di accordo di programma
di cui alla L. R. n. 19/98
dei Comuni di Collecchio (Pr) e Cesena.
Proroga dei termini per altri Comuni
Delibera Giunta Regionale dell'Emilia Romagna
27 maggio 2002
Procedure per la gestione
degli interventi localizzati
nell'ambito dei programmi
di riqualificazione urbana
finanziati con fondi regionali
Delibera Consiglio Comunale
27 febbraio 2002
Bilancio annuale di previsione
per l'esercizio 2002
- bilancio pluriennale e
relazione previsionale e programmatica
per il triennio 2002 - 2004
Delibera Consiglio Comunale
27 febbraio 2002
Regolamento per l'applicazione
dell'imposta comunale
sugli immobili
Modificazioni e conversioni
dei valori in euro
Relazione dell'assessore al bilancio
del Comune di Calderara di Reno,
Marco Marchi,
sul bilancio preventivo 2002

27 febbraio 2002



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CALDERARA Dl RENO
PROVINCIA DI BOLOGNA



VARIANTE AL PROGETTO PER IL RECUPERO DELL'IMMOBILE INSERITO NEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA GARIBALDI 2 - CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA


Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/11/2002 alle ore 20:15.
II SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sola del Municipio, oggi 27/11/2002 alle Ore 20:15 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 39 - comma 3 - T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000, artt. 67 e 68 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale


Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e nome Pre. Cognome e nome Pre. Cognome e nome Pre.
PRENCIPE MATTEO S L'ALTRELLI ADRIANA S DOTTA PAOLO S
RIGHI VALENTINO S DAMIS LUIGI S ZANCHETTA GIOVANNI S
MONTERA GABRIELLA S KOLLETZEK GIANFRANCO S LUCCHESI MAURIZIO S
CIONI GABRIELLA S PANCALDI VANNI S ZANINI ACHILLE S
MANZO ANDREA S GHERARDI LUCA S DE FURIA FULVIO S
FARINELLI MONICA N LUCARINI STEFANO S    
TREZZA ELISA S BONOMI ANTONIO S    
DE ROSA GUERINO N BACCILIERI LUCIANO N    
TOTALE    Presenti: 18     TOTALE   Assenti: 3


Assenti Giustificati i signori :
FARINELLI MONICA, BACCILIERI LUCIANO

Assenti Non Giustificati i signori :
DE ROSA GUERINO

Sono presenti gli assessori esterni: POLI PAOLA, LANZARINI GIANCARLO, MARCHI MARCO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE D.SSA IDA FONTANA.
In qualità di SINDACO, il Sig. MATTEO PRENCIPE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Consiglieri

MANZO ANDREA, ZANCHETTA GIOVANNI, ZANINI ACHILLE.

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.


Dopo ampio e approfondito dibattito per il quale si rimanda alla deregistrazione della seduta consiliare


IL CONSIGLIO COMUNALE


PREMESSO



DATO ATTO



CONSIDERATO



DATO ATTO



RITENUTO



DATO ATTO INOLTRE



VISTI

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale vigente;
- il P.R.G. vigente;
- la L.R. 19/98;
- la L.R. 47/1978 e successive modifiche;
- la L.R. 20/2000 e successive modifiche;

ACQUISITI

- il parere favorevole della Commissione edilizia in data 21/11/2002;
- il parere della II Commissione consiliare, espresso nella seduta del 22 novembre 2002;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Coordinatore del IV Settore Funzionale, ai sensi dell'articolo 49 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

Con tredici voti favorevoli e cinque astenuti (i Consiglieri Lucchesi, Dotta, Zanini, Zanchetta e De Furia del Gruppo "Polo per le Libertà"), legalmente espressi,

DELIBERA

1) di approvare la relazione di controdeduzioni predisposta dall'arch. Tiziana Draghetti, depositata in atti, e conseguentemente:
- di accogliere l'osservazione n. 1 (PG n. 21.245/2002) sul punto comunque riconducibile all'osservazione presentata d'ufficio e relativa al dimensionamento della caserma compiuto attraverso il Progetto sicurezza e presentato al Ministero degli Interni: per quanto riguarda i locali pertinenziali alla P.M. o parcheggi visitatori si ritiene, infatti, più opportuno lasciare flessibilità al progetto esecutivo che verrà sviluppato durante le procedure negoziali;
- di accogliere l'osservazione n. 2 (PG n. 21.247/2002) nella parte in cui si propongono osservazioni relative alla sistemazione del piano interrato, di identico contenuto di quelle avanzate con l'osservazione n. 1 e comunque riconducibili all'osservazione presentata d'ufficio e relativa al dimensionamento della Caserma compiuto attraverso il Progetto sicurezza e presentato al Ministero degli Interni: per quanto riguarda i locali pertinenziali alla P.M. o parcheggi visitatori si ritiene, infatti, più opportuno lasciare flessibilità al progetto esecutivo che verrà sviluppato durante le procedure negoziali;
- di accogliere parzialmente l'osservazione n. 3 nel suo complesso;
- di accogliere le osservazioni dell'Ufficio Tecnico comunale;

2) di approvare, come integrata con i contenuti di controdeduzione, la Variante al progetto di recupero del Programma di Riqualificazione Urbana Garibaldi 2, composta dai seguenti elaborati depositati in atti:
  1. Elaborato n. 1 "Relazione";
  2. Elaborato n. 2 "Norme di attuazione controdedotte";
  3. Elaborato n. 3 "Stato di diritto";
  4. Tav. n. 4 "Stato di fatto delle aree e degli edifici";
  5. Tav. n. 5 "Unità edilizie e di intervento e progetto guida al recupero";


3) di dare atto che la Variante al progetto di recupero del "PRU Garibaldi 2" costituisce lo strumento attuativo di iniziativa pubblica del Comparto 37* ai sensi dell'art. 20 delle NTA del PRG vigente;

4) di rinnovare contestualmente la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e degli interventi compresi nel PRU Garibaldi 2 come previsti nel progetto contenuto nella Variante approvata;

5) di dare atto che le opere e gli interventi in oggetto, con le relative espropriazioni, dovranno avere inizio entro due anni a far data dalla esecutività del presente atto ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima;

6) di conferire mandato alla Giunta affinchè riavvii le procedure negoziali di cui all'art. 3 della L.R. 19/98 individuando i contenuti delle modalità attuative del PRU da proporre ai proprietari di porzioni immobiliari ubicate nel complesso di Via Garibaldi, stabilendo peraltro che il termine ultimo per la loro conclusione sia fissato entro e non oltre il 30 giugno 2003;

7) di approvare lo schema di Accordo Programma con i relativi allegati, conservati in atti presso l'Ufficio Tecnico che seppur non allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale, delegando il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso congiuntamente alla Prefettura di Bologna, alla Regione Emilia Romagna e alla Provincia di Bologna;

8) di disporre che l'Ufficio Tecnico provveda per ogni atto occorrente per la piena attuazione di quanto deliberato, approntando gli interventi sulle parti comuni finalizzati ad eliminare le cause di disagio e pericolosità attualmente presenti nell'edificio;

9) di dare atto che la presente delibera verrà pubblicata nell'Albo Pretorio Comunale, sul B.U.R.E.R. e notificata a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel Piano;

10) di dichiarare, con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 124 - comma 4 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

All.ti (tutti conservati in atti):
- Schema di accordo, con i seguenti allegati:
  1. Relazione tecnica illustrativa
  2. Piano finanziario
  3. Cronoprogramma degli interventi
  4. Variante al piano di recupero approvato (n. 6 all)
  5. Progetto preliminare "Caserma dei Carabinieri"


Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F. to MATTEO PRENCIPE F.to D.SSA IDA FONTANA


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 29/11/2002 al 13/12/2002 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000.

Addì 29/11/2002 L'IMPIEGATA ADDETTA
F.to ROSALBA CRIVELLARO


ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.
È divenuta esecutiva il 9/12/2002 dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U.E.L- D. Lgs 267/2000.

  IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.SSA IDA FONTANA



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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI CALDERARA Dl RENO
PROVINCIA DI BOLOGNA



PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "GARIBALDI 2" -
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEL PROGETTO PILOTA
PER LA SICUREZZA E DEFINIZIONE DI INDIRIZZI PER LA
SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE
EMILIA ROMAGNA E LA PROVINCIA DI BOLOGNA


L'anno DUEMILADUE questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 16:00 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e nome Carica Presente
PRENCIPE MATTEO
MARCHI MARCO
MONTERA GABRIELLA
CIONI GABRIELLA
KOLLETZEK GIANFRANCO
LANZARINI GIANCARLO
POLI PAOLA
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
S
S
S
N
N
N
S
             TOTALE Presenti         4                                                       TOTALE Assenti           3


Assenti Giustificati i signori :
CIONI GABRIELLA, KOLLETZEK GIANFRANCO, LANZARINI GIANCARLO

Assenti Non Giustificati i signori :
Nessun Assessore risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune D.SSA IDA FONTANA.
In qualità di SINDACO, il Sig. MATTEO PRENCIPE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE



PREMESSO:



DATO ATTO



Visto il progetto preliminare del Progetto Pilota per la sicurezza redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, con la consulenza del professionista esterno Ing. Giulia Angelelli, composto dai sotto indicati elaborati:



Ritenuto necessario approvare il progetto preliminare di cui sopra unitamente ad un documento programmatico contenente gli indirizzi per la definizione di un accordo di programma tra la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Bologna ed il Comune di Calderara di Reno, per la definizione delle modalità di attuazione del Programma di Riqualificazione Urbana Garibaldi 2;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000
- lo Statuto comunale vigente
- la L.R. 19/98

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Coordinatore del IV Settore Funzionale, ai sensi dell'articolo 49 T.U.E.L. D. Lgs 267/2000;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA


di approvare, per tutto quanto in premessa esposto:

  1. il progetto preliminare del Progetto Pilota per la sicurezza composto dai sotto indicati elaborati:
    1. Progetto preliminare;
    2. Sistema di valutazione;
    3. Tavola n. 1 progetto architettonico preliminare della Caserma dei Carabinieri e della sede della Polizia Municipale;
    4. Tavola n. 2 progetto preliminare della pista ciclabile Via Garibaldi - Capoluogo


  2. il documento programmatico contenente gli indirizzi per la definizione di un Accordo di Programma tra la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Bologna e il Comune di Calderara di Reno, per la definizione delle modalità di attuazione del Programma di Riqualificazione Urbana Garibaldi 2 ed i relativi allegati (bilancio previsionale e cronoprogramma)
    conservati in atti presso l'Ufficio Tecnico comunale;

  3. di dichiarare, con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U.E.L. D. Lgs 267/2000


Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F. to MATTEO PRENCIPE F.to D.SSA IDA FONTANA


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/08/2002 al 10/09/2002 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000.

Addì 27/08/2002 L'IMPIEGATA ADDETTA
F.to ROSALBA CRIVELLARO


ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.
È divenuta esecutiva il 6/09/2002 dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U.E.L- D. Lgs 267/2000.

  IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.SSA IDA FONTANA



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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CALDERARA Dl RENO
PROVINCIA DI BOLOGNA



VARIANTE AL PROGETTO PER IL RECUPERO DELL'IMMOBILE INSERITO NEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA GARIBALDI 2 - ADOZIONE


Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 19/06/2002 alle ore 20:15.
II SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sola del Municipio, oggi 19/06/2002 alle Ore 20:15 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 39 - comma 3 - T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000, artt. 67 e 68 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale


Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e nome Pre. Cognome e nome Pre. Cognome e nome Pre.
PRENCIPE MATTEO S L'ALTRELLI ADRIANA S DOTTA PAOLO S
RIGHI VALENTINO S DAMIS LUIGI S ZANCHETTA GIOVANNI S
MONTERA GABRIELLA S KOLLETZEK GIANFRANCO S LUCCHESI MAURIZIO S
CIONI GABRIELLA S PANCALDI VANNI S ZANINI ACHILLE S
MANZO ANDREA S GHERARDI LUCA S DE FURIA FULVIO N
FARINELLI MONICA N LUCARINI STEFANO S    
TREZZA ELISA N BONOMI ANTONIO S    
DE ROSA GUERINO N BACCILIERI LUCIANO N    
TOTALE    Presenti: 16     TOTALE   Assenti: 5


Assenti Giustificati i signori :
FARINELLI MONICA, DE ROSA GUERINO, BACCILIERI LUCIANO, DE FURIA FULVIO

Assenti Non Giustificati i signori :
TREZZA ELISA

Sono presenti gli assessori esterni: LANZARINI GIANCARLO, MARCO MARCHI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE D.SSA IDA FONTANA.
In qualità di SINDACO, il Sig. MATTEO PRENCIPE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Consiglieri

MANZO ANDREA, DAMIS LUIGI, ZANCHETTA GIOVANNI.

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.


Dopo ampio e approfondito dibattito per il quale si rimanda alla deregistrazione della seduta consiliare


IL CONSIGLIO COMUNALE


PREMESSO



Richiamata la Legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 con la quale la Regione Emilia Romagna ha promosso la riqualificazione urbana, attraverso il risanamento delle aree degradate, ponendo particolare attenzione ad una più equilibrata distribuzione dei servizi e delle infrastrutture ed al miglioramento della qualità ambientale ed architettonica dello spazio urbano;

Dato atto che il Comune di Calderara di Reno con Delibera Consiliare n. 95 del 6 dicembre 1999, esecutiva, ha inserito il Piano di Recupero del complesso di Via Garibaldi n. 2 nell'Ambito di un Programma di Riqualificazione Urbana di valenza intercomunale, individuando gli ambiti territoriali da sottoporre a riqualificazione urbana, ai sensi dell'art. 2 della citata L.R. 19/98;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 13 luglio 1999, n. 1204, con la quale sono stati definiti i criteri e le procedure di assegnazione dei contributi ai comuni, per la elaborazione dei PRU e per l'attuazione delle relative procedure concorsuali, sotto forma di bando regionale per la riqualificazione urbana;

Dato atto che il Comune ha partecipato al bando regionale per l'attribuzione dei contributi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 163 del 22 febbraio 2000, con la quale sono stati selezionati i comuni che hanno presentato proposte di ambiti di riqualificazione, di cui alla citata delibera della Giunta regionale n 1204/1999 e sono stati ripartiti i contributi previsti per i PRU;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n 268 del 22 febbraio 2000 Direttiva concernente modalità e criteri per la presentazione e il finanziamento delle proposte di investimenti volti al miglioramento nella sicurezza degli spazi pubblici nelle città, ricompresi nei prograrruni di riqualificazione urbana ai sensi della L.R. 19/98;

Preso atto della deliberazione del Consiglio regionale 8 novembre 2000, n. 88 Programmazione delle risorse destinate al finanziamento dei Programma di Riqualificazione urbana di cui alla L.R. n. 19/1998. Approvazione dei criteri di ripartizione dei fondi e definizione dello schema di protocollo d'intesa di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1356/2000, con la quale la Regione Emilia Romagna ha assegnato al Comune un finanziamento di € 493.732,80 (Lire 956.000.000);

Preso atto che con deliberazione della Giunta n. 2528 del 29 dicembre 2000 Assegnazione di contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti pilota per la sicurezza urbana, la Regione Emilia Romagna ha assegnato un contributo pari a € 1.921.219,66 (Lire 3.720.000.000);

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 24 gennaio 2001, esecutiva, con la quale sono stati accettati i contributi regionali sopra citati ed è stato approvato il protocollo d'intesa tra Comune e Regione;

Considerato che con deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 24 luglio 2001, esecutiva, sono state avviate con i cittadini interessati le procedure negoziali per la definizione delle forme di partecipazione al PRU, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 19/98;

Richiamata la deliberazione n. 1778 del 31 luglio 2001, con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per la localizzazione dei finanziamenti programmati con delibera del Consiglio regionale n. 134 del 21 dicembre 2000 (Bando regionale per la promozione di programmi innovativi di edilizia abitativa);

Preso atto che con deliberazione del Consiglio regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 157 del 9 novembre 2001, Localizzazione dei finanziamenti programmati con delibera del Consiglio regionale n. 134 del 21 dicembre 2000. (bando regionale per la promozione di programmi innovativi di edilizia abitativa) (proposta della Giunta regionale in data 31 luglio 2001, n. 1778), la Regione Emilia Romagna ha riconosciuto il progetto di Calderara di Reno, per la realizzazione di n. 35 alloggi ERP, tra i Progetti Speciali di Interesse Regionale, stanziando una somma complessiva pari a € 3.206 164,43 (Lire 6.208.000.000);

Dato atto che, attivate le procedure per addivenire alla definizione degli accordi con i proprietari finalizzate alla stipulazione dell'Accordo di Programma attuativo del PRU, è emerso un radicale mutamento nella composizione della compagine proprietaria di riferimento, quale esistente al momento dell'avvio delle procedure di formazione del PRU medesimo;

Preso atto che con Delibera della Giunta Comunale n. 176 dell'11 dicembre 2001, esecutiva, sono state verificate le trattative avviate con i proprietari e sono state definite le modalità di prosecuzione delle attività finalizzate alla definizione del PRU, come sotto indicato:


DATO ATTO:



Viste:

-  la deliberazione della Giunta regionale n. 899 del 27 maggio 2002 Procedure per la gestione degli interventi localizzati nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana finanziati con fondi regionali;

-  la deliberazione della Giunta regionale n. 908 del 27 maggio 2002 Approvazione delle proposte di accordo di programma di cui alla L.R. N. 19/98 dei Comuni di Collecchio (PR) e Cesena. Proroga del termine per alcuni Comuni, con la quale è stato, tra l'altro, prorogato il termine per la presentazione della proposta di accordo del Comune di Calderara di Reno;

Considerato:



Preso atto che, in aderenza a quanto illustrato, l'Ufficio tecnico, nelle persone dell'Arch. Tiziana Draghetti e della Dott.ssa Mirella Marchesini, in attuazione dell'incarico previsto dalla scheda POG 2002 Programma di Riqualificazione Urbana Garibaldi 2 - Progetto di sviluppo ha predisposto la Variante al progetto per il recupero dell'immobile inserito nel Programma di Riqualificazione Urbana "PRU Garibaldi 2" composta dai seguenti elaborati depositati in atti:

  1. Relazione
  2. Norme di attuazione
  3. Stato di diritto
  4. Stato di fatto delle aree e degli edifici
  5. Unità edilizie e di intervento e progetto guida al recupero


Visti:

-  il D.Lsg. 267/2000;
-  lo Statuto comunale vigente;
-  il PRG vigente;
-  la L.R. 19/98, ed in particolare l'art. 4;
-  l'art. 21 della L.R. 47/78

Acquisito il parere della II Commissione consiliare, espresso nella seduta del 12 giugno 2002

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Coordinatore del IV Settore Funzionale, ai sensi dell'articolo 49 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000

Con dodici voti favorevoli e quattro astenuti (i consiglieri Lucchesi, Zanini, Zanchetta e Dotta del Gruppo "Polo per le Libertà"), legalmente espressi

DELIBERA


Per tutto quanto in premessa esposto,

  1. di adottare la Variante al progetto per il recupero dell'immobile inserito nel Programma di Riqualificazione Urbana "PRU Garibaldi 2" composta dai seguenti elaborati, depositati in atti presso l'Ufficio Tecnico comunale:

    1. Relazione
    2. Norme di attuazione
    3. Stato di diritto
    4. Stato di fatto delle aree e degli edifici
    5. Unità edilizie e di intervento e progetto guida al recupero


  2. di dispone che l'Ufficio tecnico provveda alla pubblicazione del provvedimento e ad ogni ulteriore conseguente atto necessario alla conclusione del procedimento di formazione della Variante medesima;

  3. di dare mandato al Sindaco di attivare le procedure per concordare con la Regione l'articolazione temporale dei finanziamenti regionali, che consenta di collegare gli interventi di recupero previsti per il PRU Garibaldi 2 con i termini dei finanziamenti;

  4. di dichiarare, con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F. to MATTEO PRENCIPE F.to D.SSA IDA FONTANA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/06/2002 al 11/07/2002 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000.

Addì 04/03/2002 L'IMPIEGATA ADDETTA
F.to ROSALBA CRIVELLARO


ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 07/07/2002, dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.SSA IDA FONTANA



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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CALDERARA Dl RENO
PROVINCIA DI BOLOGNA



BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 - BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2002 - 2004


Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/02/2002 alle ore 20:15.
II SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sola del Municipio, oggi 27/02/2002 alle Ore 20:15 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 39 - comma 3 - T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000, artt. 67 e 68 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale


Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e nome Pre. Cognome e nome Pre. Cognome e nome Pre.
PRENCIPE MATTEO S L'ALTRELLI ADRIANA S ROSSI GARDOSI RITA S
RIGHI VALENTINO S DAMIS LUIGI S ZANCHETTA GIOVANNI S
MONTERA GABRIELLA S KOLLETZEK GIANFRANCO S LUCCHESI MAURIZIO S
CIONI GABRIELLA S PANCALDI VANNI S ZANINI ACHILLE N
MANZO ANDREA S GHERARDI LUCA S DE FURIA FULVIO S
FARINELLI MONICA S LUCARINI STEFANO N    
TREZZA ELISA S BONOMI ANTONIO S    
DE ROSA GUERINO S BACCILIERI LUCIANO N    
TOTALE    Presenti: 18     TOTALE   Assenti: 3


Assenti Giustificati i signori :
BACCILIERI LUCIANO, ZANINI ACHILLE

Assenti Non Giustificati i signori :
LUCARINI STEFANO

Sono presenti gli assessori esterni: PAOLA POLI, LANZARINI GIANCARLO, MARCO MARCHI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE D.SSA IDA FONTANA.
In qualità di SINDACO, il Sig. MATTEO PRENCIPE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta,. designando a scrutatori i Consiglieri

RIGHI VALENTINO, DE FURIA FULVIO, ZANCHETTA GIOVANNI.

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.


Dopo ampio e approfondito dibattito per il quale si rimanda alla deregistrazione della seduta consiliare

IL CONSIGLIO COMUNALE


Premesso:



Viste le deliberazioni della Giunta comunale n. 6 in data 08/01/2002, n. 19 in data 22/01/2002 e n. 36 in data 19/02/2002, esecutive, con le quali sono stati predisposti gli schemi del bilancio di previsione dell'esercizio 2002, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004;

Rilevato:



Preso atto che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al D.Lgs. 285/1992 art. 208 sono previsti nel bilancio 2002 con relativa destinazione;

Richiamata la propria deliberazione n. 87 del 28/11/2001 avente ad oggetto Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Modificazioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 99 del 19/12/2001 avente ad oggetto Istituzione Addizionale Comunale all'Irpef da applicare dal l° gennaio 2002;

Richiamate le deliberazioni giuntali:



Vista inoltre la delibera giuntale n. 32 del 12/02/2002 con la quale si è deliberato la dotazione organica e la programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2002/2004

Considerato:



Vista la relazione datata 20/02/2002 con la quale da parte del Collegio dei Revisori dei Conti viene spresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione 2002 e della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2002/2004, predisposti dalla Giunta comunale con i citati atti n.6/2002, 19/2002 e 36/2002;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Coordinatore dirigente il II settore ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2002 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;

Visti:



Con tredici voti favorevoli e quattro contrari (i Consiglieri Lucchesi, Zanchetta e de Furia del Gruppo "Polo per le Libertà" e Bonomi del Gruppo "Sinistra Reno"), legalmente espressi,


DELIBERA



1) di approvare il bilancio annuale di previsione per l'anno 2002 le cui risultanze finali sono le seguenti:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO


ENTRATE                                                                                          Competenza EURO
Titolo I - Entrate tributarie 6.978.114,00
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici 1.704.179,00
Titolo III - Entrate Extratributarie 2.214.385,00
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti 6.353.729,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 1.962.538,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi 1.357.412,00
TOTALE ENTRATE 20.570.357,00
Avanzo di amministrazione 0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 20.570.357,00


SPESA                                                                                              Competenza EURO
Titolo I - Spese correnti 11.298.002,00
Titolo II - Spese in conto capitale 7.489.935,00
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 425.008,00
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 1.357.412,00
TOTALE SPESE 20.570.357,00
Disavanzo di amministrazione 0,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 20.570.357,00


2) di approvare, insieme con il bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2002:



3) di prendere atto che il Consiglio comunale con atto n. 9 in data odierna, ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2002/2004 e l'elenco annuale 2002, il cui schema era stato approvato dalla Giunta comunale, con deliberazione n. 147 del 25/09/01, modificato e riapprovato con delibera giuntale n. 18 del 22/02/02;

4) di confermare, per l'anno 2002, le indennità al Sindaco, Assessori, Consiglieri e degli organi esecutivi del Comune, per la partecipazione alle sedute previste della Legge 816/1995, integrate dalla L. 265/99 e dal D.M. 4/4/2000 n. 119, così come stabilite con determinazione n. 495 del 30/06/2000;

5) di dare atto che:



6) di dichiarare, con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000


Letto, approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F. to MATTEO PRENCIPE F.to D.SSA IDA FONTANA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/03/2002 al 18/03/2002 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000.

Addì 04/03/2002 L'IMPIEGATA ADDETTA
F.to ROSALBA CRIVELLARO


ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 14/03/2002, dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.SSA IDA FONTANA








................


PROGRAMMA/ASSESSORATO A200

ASSESSORE: MARCO MARCHI


Progetto/obiettivo: A202 - Lavori pubblici e Manutenzioni straordinarie

Descrizioni obiettivi


  Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004
1 Si chiede che l'Ufficio Tecnico predisponga il bando di alienzione delle case ERP di proprietà comunale finalizzato al finanziamento di nuovo ERP all'interno del progetto di riqualificazione del "Bologna 2". L'entrata stimata è di 2 miliardi di lire progetto di riqualificazione "Bologna 2" progetto di riqualificazione "Bologna 2"
....... ....... ....... .......



................


PROGRAMMA/ASSESSORATO A400

ASSESSORE: GABRIELLA CIONI


Progetto/obiettivo: A401 - Solidarietà sociale

Descrizioni obiettivi


  Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004
....... ....... ....... .......
3(*) IMMIGRAZIONE
Attuazione Terzo piano territoriale L. 286/98 tramite
- Osservatorio, in continuità con il piano precedente ed in collaborazione con la Commissione pari opportunità della Valle Samoggia e l'Istituto Salvemini
- potenziamento del servizio di mediazione culturale e linguistica anche in relazione al progetto di riqualificazione del residence Garibaldi 2, in collaborazione con CEFAL - alfabetizzazione e formazione al lavoro con particolare riferimento alle donne arabe
Continuità sportello informativo e di orientamento.
Collaborazione con Assessorato Pari Opportunità per l'attuazione del progetto regionale sulla Lotta alla tratta
   
....... ....... ....... .......



................


PROGRAMMA/ASSESSORATO A600

ASSESSORE: GIANCARLO LANZARINI


Progetto/obiettivo: A601 - Urbanistica

Descrizioni obiettivi


  Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004
....... ....... ....... .......
3(*) Definizione e attivazione Accordo di Programma per il recupero dell'edificio Garibaldi 2 Realizzazione case parcheggio
Realizzazione eventuale nuovo ERP se necessario
Proseguo delle attività iniziate negli anni 2002 - 2003 (trasferimenti immobiliari) - Inizio lavori recupero stabile Garibaldi 2
....... ....... ....... .......





PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI
TRIENNIO 2002/2004

(allegato al bilancio di previsione 2002)


Allegato alla relazione previsionale e programmatica triennio 2002/2004

ANNO 2002
FONTE DI FINANZIAMENTO IMPORTO CODICE FINANZIARIO TITOLO CATEGORIA RISORSA CAPITOLO
.... .... .... .... .... .... ....
Alienazioni alloggi ERP 1.032.914,00 H 4 01 40100 2577
Contributo Regionale (P.R.U. Bologna 2) 2.466.598,00 I 4 03 41500 2895
.... .... .... .... .... .... ....


ANNO 2002
SPESE PER INVESTIMENTI IMPORTO CODICE FINANZIARIO TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO
..... .... .... .... .... .... .... ....
P.R.U. Bologna 2 3.499.512,00 1.032.914,00 H
2.466.598,00 I
2 09 01 20100 23013
..... .... .... .... .... .... .... ....








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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CALDERARA Dl RENO
PROVINCIA DI BOLOGNA



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - MODIFICAZIONI E CONVERSIONE DEI VALORI IN EURO


Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/02/2002 alle ore 20:15.
II SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sola del Municipio, oggi 27/02/2002 alle Ore 20:15 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 39 - comma 3 - T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000, artt. 67 e 68 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale


Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e nome Pre. Cognome e nome Pre. Cognome e nome Pre.
PRENCIPE MATTEO S L'ALTRELLI ADRIANA S ROSSI GARDOSI RITA S
RIGHI VALENTINO S DAMIS LUIGI S ZANCHETTA GIOVANNI S
MONTERA GABRIELLA S KOLLETZEK GIANFRANCO S LUCCHESI MAURIZIO S
CIONI GABRIELLA S PANCALDI VANNI S ZANINI ACHILLE N
MANZO ANDREA S GHERARDI LUCA S DE FURIA FULVIO S
FARINELLI MONICA S LUCARINI STEFANO N    
TREZZA ELISA S BONOMI ANTONIO S    
DE ROSA GUERINO S BACCILIERI LUCIANO N    
TOTALE    Presenti: 18     TOTALE   Assenti: 3


Assenti Giustificati i signori :
BACCILIERI LUCIANO, ZANINI ACHILLE

Assenti Non Giustificati i signori :
LUCARINI STEFANO

Sono presenti gli assessori esterni: PAOLA POLI, LANZARINI GIANCARLO, MARCO MARCHI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE D.SSA IDA FONTANA.
In qualità di SINDACO, il Sig. MATTEO PRENCIPE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta,. designando a scrutatori i Consiglieri

RIGHI VALENTINO, DE FURIA FULVIO, ZANCHETTA GIOVANNI.

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.


Dopo ampio ed approfondito dibattito, per il quale si rimanda alla deregistrazione della seduta consiliare,

IL CONSIGLIO COMUNALE



Visto il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 45 deL 30 maggio 2001, esecutiva;

Richiamato l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare generale in materia di tributi, che comprende tutti gli aspetti dell'entrata, con la sola esclusione dell'individuazione della fattispecie imponibile e dei soggetti passivi, nonché della fissazione dell'aliquota massima, riservata alla competenza della legge statale;

Visto l'art. 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 58 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che apporta modifiche alla normativa dell'imposta comunale sugli immobili, così come disciplinata dal Decreto Legislativo 504/1992;

Visto l'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (Finanziaria 2002), che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data del bilancio di previsione, dando atto che i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno in data 20/12/2001 con il quale viene slittato al 28 febbraio 2002 il termine per l'approvazione del bilancio 2002 e relativi allegati da parte degli Enti Locali;

Ravvisata la necessità di apportare le seguenti modificazioni al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti:


Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

Dato atto che la proposta in oggetto è stata ampiamente discussa dalla I Commissione consiliare nella seduta del 12/02/2002;

Visti:


Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Coordinatore del II Settore Funzionale;

Con quattordici voti favorevoli e quattro astenuti (i Consiglieri Lucchesi, Rossi, De Furia e Zanchetta del Gruppo "Polo per le Libertà"), legalmente espressi,

DELIBERA


Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

  1. di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, indicate nel documento allegato A) che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

  2. approvare, di conseguenza al precedente punto 1), il "nuovo" Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, che viene parimenti allegato alla presente delibera quale allegato B);

  3. di inoltrare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze copia conforme del presente provvedimento entro trenta giorni dalla data in cui sarà divenuto esecutivo e di trasmettere, contestualmente all'invio del predetto provvedimento, alla stessa Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, apposita, separata richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di adozione di regolamento, in ossequio al disposto del secondo comma dell'art.52 del Decreto Legislativo n. 446/1997.

  4. di dichiarare, con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 -del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.


    All. "A" alla deliberazione consiliare n. 5 del 27 febbraio 2002


REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - MODIFICAZIONI


Articolo 9: Dichiarazione o denuncia
È aggiunto il seguente nuovo comma 3:
3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 si intende regolarmente presentatata entro l'ultimo termine previsto per l'invio telematico della dichiarazione dei redditi.

Articolo 12: Versamenti e riscossione
È aggiunto il seguente nuovo comma 6:
6. Fermo restando quanto previsto dall' art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che l'acconto da versare entro il 30 giugno sia pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, non è sanzionabile il contribuente che versi l'acconto del 50 per cento calcolato con l'aliquota e la detrazione vigenti nell'anno di imposizione.

Articolo 15: Detrazioni e riduzioni
Comma 1): Vecchia formulazione
Spetta al Consiglio comunale deliberare, con l'atto di determinazione dell'aliquota, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge (e le eventuali maggiori riduzioni di imposta) relative all'abitazione principale.
Comma 1): Nuova formulazione
Spetta alla Giunta comunale deliberare, con l'atto di determinazione dell'aliquota, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge (e le eventuali maggiori riduzione di imposta) relative all'abitazione principale.

Articolo 16; Abitazione principale
Comma 1, lett. e): Vecchia formulazione
Per il solo anno 2001, le unità immobiliari di Via Garibaldi n. 2, nel Capoluogo, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2000 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto.
Comma 1, lett. e): Nuova formulazione
Per il solo anno 2002, le unità immobiliari di Via Garibaldi n. 2, nel Capoluogo, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2000 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto.


All. "B" alla deliberazione consiliare n. 5 del 27 febbraio 2002


COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna


REGOLAMENTO
per l'applicazione della
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI


Approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 24/11/1998 e modificato con successive deliberazioni consiliari n. 97 del 15/12/1999, n. 14 del 23/02/2000 e n. 3 del 24/01/2001.

Riaggiornato, con i principi della Legge 212/2000 "Statuto del contribuente", con delibera consiliare n. 45 del 30/05/2001, controllata dal CO.RE.CO in data 13/06/2001


INDICE


Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento
Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato
Art. 3 - Area fabbricabile
Art. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabile
Art. 5 - Qualifica di coltivatore diretto
Art. 6 - Fabbricati di interesse storico e artistico
Art. 7 - Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)
Art. 8 - Fabbricato parzialmente costruito

Titolo II - DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO

Art. 9 - Dichiarazione e denuncia
Art. 10 - Attività di controllo
Art. 11 - Accertamento

Titolo III - VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 12 - Versamenti e riscossioni
Art. 13 - Rimborsi in genere
Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di un'area

Titolo IV - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 15 - Detrazioni e riduzioni
Art. 16 - Abitazione principale
Art. 17 - Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali
Art. 18 - Immobili posseduti da Enti non commerciali
Art. 19 - Pertinenze dell'abitazione
Art. 20 - Fabbricati inagibili o inabitabili

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Entrata in vigore


Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
  1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 (Potestà regolamentare generale delle Province dei Comuni) e 59 (Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili) del Decreto Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I., di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

  2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 79 del 24/11/98


Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato
  1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - lettera a), del Decreto Legislativo n. 504/1992 (Definizione di fabbricati e aree), si intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato

  2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria


Art. 3 - Area fabbricabile
  1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall' art. 2 - comma 1 - lettera b) del Decreto Legislativo n. 504/1992 (Definizioni di fabbricati e aree) è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel Piano Regolatore Generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti


Art. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
  1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.

  2. I valori determinati ai sensi del comma 1 valgono finché la Giunta Comunale non deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione.

  3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come dal comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992 (Base imponibile), non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, (Allegato "A"), che la Giunta Comunale può variare periodicamente.

  4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

  5. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 3, qualora il soggetto passivo, nei due anni successivi e sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale, abbia dichiarato o definito a fini comunque fiscali il valore l'area in misura superiore del 30% rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta, secondo le prescrizioni contenute nel Titolo II del presente regolamento (Dichiarazione/Denuncia, Accertamento e Controlli), e nel titolo II del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali (Accertamento delle Entrate Tributarie).

  6. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5 - comma 6 - del D. Lgs. n.504/1992 (Base imponibile).


Art. 5 - Qualifica di coltivatore diretto
  1. Ai fini di quanto disposto dagli artt. 2 - comma 1, lett. b) (Definizioni di fabbricati e aree) e 9 (Terreni condotti direttamente) del D. Lgs n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

  2. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di personale della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai finì richiamati nel comma I.

  3. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2, addetti alla coltivazione del fondo, deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione dichiarato per l'anno precedente.

  4. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa, devono soddisfare le condizioni previste dall'articolo 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139.


Art. 6 - Fabbricati di interesse storico e artistico
  1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo dell'articolo 2 - comma 5 - del Decreto Legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile é determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 30, e, per la quantificazione del relativo valore, la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.


Art. 7 - Alloggio non locato e residenza secondaria (seconda casa)
  1. Ai fini dell'applicazione del tributo, si intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al l° gennaio dell'anno di imposizione, non locata né data in comodato a terzi.

  2. Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) dichiara, entro il 20 dicembre di ogni anno di imposizione, di tenere a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, la propria abitazione principale in altra unit° immobiliare, in possesso o in locazione. La suddetta dichiarazione non può che riguardare una sola unità immobiliare e va resa pena la perdita dell'agevolazione.


Art. 8 - Fabbricato parzialmente costruito
  1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente ad imposizione come fabbricato.


Titolo II: DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Art. 9 - Dichiarazione o denuncia
  1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del D. Lgs. n.504/92 (Versamenti e dichiarazioni).

  2. Sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi di legge o di regolamento.

  3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 si intende regolarmente presentata entro l'ultimo termine previsto per l'invio telematico della dichiarazione dei redditi


Art. 10 - Attività di controllo
  1. Per l'attività di controllo di cui all'art. 9 del Regolamento generale delle entrate tributarie (Attività di Controllo e Accertamento), esercitata secondo i principi dell'articolo 9 bis del medesimo regolamento (Diritti e Garanzie del Contribuente sottoposto ad attività di controllo), la Giunta comunale, con l'ausilio del Funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima. Tale potenziamento avviene sulla scorta di quanto previsto all'articolo 10 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali (Interrelazioni tra servizi ed Uffici Pubblici).

  2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui ai commi 2 e 3 del precitato articolo 9 del Regolamento generale, la Giunta comunale tiene conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.

  3. Per incentivare l'attività di controllo, una parte delle somme recuperate e non contestate viene destinata alla costituzione di un fondo, da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività, nella percentuale che sarà oggetto di accordo con le Organizzazioni Sindacali, accordo che sarà recepito dalla Giunta Comunale.




Art. 11 - Accertamento
  1. Per l'accertamento della imposta si applicano le norme stabilite dall'art. 13 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali (Avviso di Accertamento - Contenuto minimo dell'avviso), e dall'articolo 14 del medesimo Regolamento (Notificazione dell'Avviso di Accertamento). Pertanto, anche alla correzione degli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento, si provvede mediante motivato avviso di accertamento.

  2. Quanto disposto dal precedente comma 1 si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi d'imposta pregressi.

  3. Nell'esercizio delle attività di cui ai commi precedenti, il responsabile del procedimento è tenuto a conformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 9 (Attività di controllo e accertamento), 9 bis (Diritti e garanzie del Contribuente sottoposto ad attività di controllo), 10 (Interrelazioni tra servizi e Uffici Pubblici), 11 (Rapporti con il Contribuente - Contribuenti non residenti), 11 bis (Tutela dell'integrità patrimoniale del Contribuente), del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
Titolo III: VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 12 - Versamenti e riscossione
  1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 18 - comma 1 - del Regolamento generale delle entrate (Riscossione), si stabilisce che il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del Servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.

  2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Il contitolare che ha effettuato i pagamenti per conto degli altri contitolari, risponde di ogni eventuale violazione. È ammessa la liberazione del contribuente dalla obbligazione tributaria, attraverso l'istituto dell'Accollo, secondo quanto specificato all'articolo 11 bis del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali (Tutela dell'Integrità Patrimoniale del Contribuente).

  3. La norma del comma 2 precedente, secondo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.

  4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:
    1. i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
    2. i versamenti tempestivamente effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune


  5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per i primi 14 giorni ovvero per i successivi 15.

  6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che l'acconto da versare entro il 30 giugno sia pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, non è sanzionabile il contribuente che versi l'acconto del 50 per cento calcolato con l'aliquota e la detrazione vigenti nell'anno di imposizione.


Art. 13 - Rimborsi in genere
  1. In aggiunta ai casi di cui al combinato disposto degli artt. 16 (L'Autotutela) e 20 (Rimborsi e compensazioni) del Regolamento generale delle entrate tributarie, è riconosciuto il diritto al rimborso oltre il termine triennale stabilito dall'art. 13 del D. Lgs. n. 504/1992 (Rimborsi) e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune. Il rimborso delle somme potrà essere effettuato, a partire dall'anno di imposizione 2002, anche attraverso l'istituto della compensazione. Formano oggetto di restituzione, anche le somme previste nell'ambito dell'articolo 11 bis (Tutela dell'Integrità Patrimoniale del Contribuente), comma terzo (fideiussioni) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, qualora per tali somme sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 20 (Rimborsi e Compensazioni) comma 4 (Istanza di Rimborso) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

  2. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1282 del Codice Civile, per cui producono interessi di pieno diritto, che, a decorrere dal l° gennaio 2000, sono calcolati nella seguente misura, fatti salvi gli effetti prodotti sugli atti precedentemente emessi:

    fino al 31 dicembre 1993 4,5 per cento semestrale
    dall'1/1/1994 al 31/12/1996 3 per cento semestrale
    dall'1/1/1997 al 30/06/1998 2,5 per cento semestrale
    dall'1/7/1998 tasso legale per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariale

    Gli interessi decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime, ad eccezione dei casi previsti dal successivo comma 3. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2948 del Codice Civile. La medesima misura degli interessi si appplica anche sui recuperi di imposta, fatti salvi gli effetti prodotti dagli atti precedentemente emessi.

  3. A norma dell'articolo 2033 del Codice Civile, chi ha pagato per propria colpa una somma non dovuta, ha diritto agli interessi decorrenti dal giorno della domanda di restituzione.

  4. Formano oggetto di restituzione, anche sotto forma di compensazione, le somme previste nell'ambito dell'articolo 11 bis (Tutela dell'Integrità Patrimoniale del Contribuente), comma terzo (fideiussioni) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, qualora sia stata attivata la medesima procedura di cui al comma 1.


Art. 14- Rimborsi per dichiarata inedificabilità dell'area
  1. Su richiesta dell'interessato, il Funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le imposte successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.

  2. La inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.

  3. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:
    1. per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'intera imposta versata
    2. per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'art. 5 - comma 5 - del D.Lgs. n. 504/1992 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo art. 5 (Base imponibile)


  4. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:
    1. non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate
    2. non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti e le disposizioni di cui al comma 2
    3. le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislativa approvate definitivamente
    4. comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso
    5. il rimborso compete per non più di cinque periodi di imposta, durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili
    6. la relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2


Titolo IV: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 15 - Detrazioni e riduzioni
  1. Spetta alla Giunta comunale deliberare, con l'atto di determinazione dell'aliquota, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge (e le eventuali maggiori riduzioni di imposta) relative all'abitazione principale

  2. Quanto deliberato circa la detrazione per abitazione principale ha effetto per il solo anno per il quale è stata adottata la relativa deliberazione. Tuttavia, qualora per l'anno successivo s'intenda confermare, in tutto o in parte, quanto precedentemente stabilito, è sufficiente darne atto nel provvedimento annuale di determinazione dell'aliquota.

  3. Per effetto della unicità dell'atto di cui al comma 1, se la legge concede per un determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l'aliquota d'imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della determinazione relativa alla detrazione per abitazione principale


Art. 16 - Abitazione principale
  1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta. sono equiparate all'abitazione principale:

    1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
    2. l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;
    3. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
    4. l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
    5. per il solo anno 2002, le unità immobiliari di Via Garibaldi n. 2, nel Capoluogo, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo dell'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2001 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto;
    6. per l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale è riconosciuta l'aliquota ridotta dell'abitazione principale, con esclusione della detrazione;
    7. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, mediante le modalità disposte dall'art. 4 - comma 4 - del Regolamento generale delle entrate tributarie (Agevolazioni Tributarie).


Art. 17 - Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali
  1. Gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dalle O.N.L.U.S., dai Consorzi fra detti enti territoriali e dalle Aziende unità sanitarie locali, sono esenti se destinati a compiti istituzionali. Con riguardo agli immobili posseduti nel territorio comunale da altro Comune, l'esenzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che anche gli immobili eventualmente posseduti dal Comune di Calderara di Reno nel territorio del predetto altro Comune siano riconosciuti esenti.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 504/1992 (Soggetto attivo), e hanno effetto in riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.


Art. 18 - Immobili posseduti da Enti non commerciali
  1. In applicazione delle facoltà di cui all'art. 59 - comma 1- lett. c), del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 (Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili), si stabilisce che l'esenzione prevista dall'art. 7 - comma 1 - lett. i), del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 (Esenzioni), si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale a titolo di proprietà o di diritto reale o in qualità di locatario finanziario.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i fabbricati per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 504/1992 (Soggetto attivo), e hanno effetto a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.


Art. 19 - Pertinenza dell'abitazione
  1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al comma 2, anche se distintamente iscritte in catasto, (una sola pertinenza per ciascuna fattispecie). L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che queesta sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

  2. Ai fini di cui al comma 1, per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, coperto e scoperto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale nonché il garage situato nel centro abitato nel quale è situata l'abitazione principale.

  3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D. Lgs. n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

  5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 504/1992 (Soggetto attivo), e hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.


Art. 20 - Fabbricati inagibili o inabitabili
  1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

  2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straodinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 31 - comma 1 - lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente Regolamento edilizio comunale.

  3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
    1. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
    2. strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
    3. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
    4. edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche o estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
    5. edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria;
  4. se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

  5. lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

    1. mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del soggetto passivo di imposta;
    2. da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio Ufficio Tecnico o professionista esterno, incaricato dallo stesso Ufficio Tecnico Comunale.
  6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva; le certificazioni tecniche prodotte dai succitati uffici o di autorità, non possono avere effetto retroattivo, salvo quando precedute da dichiarazione sostitutiva di atto notorio.


Titolo V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Entrata in vigore
  1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.



................


IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F. to MATTEO PRENCIPE F.to D.SSA IDA FONTANA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/03/2002 al 18/03/2002 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000.

Addì 04/03/2002 L'IMPIEGATA ADDETTA
F.to ROSALBA CRIVELLARO


ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 14/03/2002, dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.SSA IDA FONTANA



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