Asian food





DELIBERAZIONE N. 82/2003 DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CALDERARA Dl RENO
PROVINCIA DI BOLOGNA



PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA COMPARTO 111 (SOGGETTO ATTUATORE: LINEA INTERNI S.A.S.) - APPROVAZIONE VARIANTE


Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/10/2003 alle ore 20:15.
II SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sola del Municipio, oggi 29/10/2003 alle Ore 20:15 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 39 - comma 3 - T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000, artt. 67 e 68 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale


Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e nome Pre. Cognome e nome Pre. Cognome e nome Pre.
PRENCIPE MATTEO S L'ALTRELLI ADRIANA S DOTTA PAOLO N
RIGHI VALENTINO S DAMIS LUIGI S ZANCHETTA GIOVANNI S
MONTERA GABRIELLA S KOLLETZEK GIANFRANCO S LUCCHESI MAURIZIO S
CIONI GABRIELLA S PANCALDI VANNI S ZANINI ACHILLE S
MANZO ANDREA S GHERARDI LUCA S DE FURIA FULVIO S
FARINELLI MONICA N LUCARINI STEFANO N    
TREZZA ELISA N BONOMI ANTONIO S    
DE ROSA GUERINO N BACCILIERI LUCIANO N    
TOTALE    Presenti: 15     TOTALE   Assenti: 6


Assenti Giustificati i signori :
FARINELLI MONICA, DE ROSA GUERINO, BACCILIERI LUCIANO, DOTTA PAOLO

Assenti Non Giustificati i signori :
TREZZA ELISA, LUCARINI STEFANO

Sono presenti gli assessori esterni: LANZARINI GIANCARLO, MARCO MARCHI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE D.SSA IDA FONTANA.
In qualità di SINDACO, il Sig. MATTEO PRENCIPE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Consiglieri

MANZO ANDREA, ZANCHETTA GIOVANNI, ZANINI ACHILLE.

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.


IL CONSIGLIO COMUNALE


Premesso che con deliberazione consiliare n. 51 dell 8 giugno 2003, esecutiva, è stato approvato il Piano Particolareggiato relativo al comparto 111 destinato a zona C ed in particolare C2p ("zone di nuovo impianto urbano");

Vista la convenzione sottoscritta in data 8 luglio 2003 a rogito notaio Dott. Fassò;

Vista la deliberazione consiliare n. 40 del 14/05/2003, esecutiva, con la quale è stata adottata la Variante specifica al P.R.G., ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. 47/78 e s.m.i., per rettifiche e integrazioni cartografiche e normative (collegate al P.R. U Garibaldi 2);

Dato atto che in data 29 luglio 2003, protocollo generale n. 17775, è stato acquisit9 un atto unilaterale d'obbligo con cui la società LINEA INTERNI S.a.s., comproprietaria dell'area del comparto n. 111 si è impegnata a cedere al Comune n. 15 alloggi e a mettere a disposizione per la locazione n. 10 alloggi, per un periodo di anni 6 (sei);

Vista la deliberazione consiliare n. 64 del 30/07/2003, esecutiva, con la quale si è provveduto a controdedurre ed approvare la sopra citata Variante Specifica al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. 47/78 e s.m.i., per rettifiche e integrazioni cartografiche e normative (collegate al P.R.U. "Garibaldi 2)";

Rilevato che l'Amministrazione comunale con la variante specifica ha inteso sfruttare la potenzialità residua del PRG (dal 6% St comunale) in tre comparti urbanistici di completamento residenziale in corso di realizzazione (comparto n. 111, comparto n. 108, comparto n. 106), dando atto altresì che mediante la modifica delle convenzioni che regolano l'attuazione degli stessi comparti, i soggetti proprietari (Lineainterni S.a.s., Re.Gi S.r.l., ed Edilpianoro s.p.a.) dovranno realizzare gli alloggi destinati a case parcheggio per la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana "Garibaldi 2";

Considerato che in virtù della sopracitata variante specifica approvata nel comparto n. 111, alla luce dell'incremento di superficie utile e della eliminazione del vincolo PEEP, il soggetto attuatore LINEA INTERNI S.a.s. dovrà cedere n. 15 alloggi al Comune e realizzare altri 10 alloggi per la locazione, per la durata di anni 6 (sei);

Dato atto che in data 4 agosto 2003, protocollo generale n. 18267, i soggetti attuatori del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata comparto n. 111 hanno richiesto di variare il Piano Particolareggiato de quo, allegando i sotto indicati elaborati tecnici, conservati in atti presso l'ufficio tecnico:


Considerato che la variante al Piano Particolareggiato comparto n. 111 riguarda la modalità di attuazione dell'area precedentemente indicata PEEP ed i lotti E, F, G, H, I, L di proprietà del soggetto attuatore LINEA INTERNI S.a.s., prevedendo tra l'altro la realizzazione e la cessione di n. 15 (quindici) alloggi di varie metrature al Comune e la realizzazione di n. 10 (dieci) alloggi, per la locazione a soggetti indicati dal Comune, per la durata di anni 6 (sei);

Preso atto che, nel rispetto dell'articolo 25 della Legge regionale 47/1978 e s.m.i., trattandosi di Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata che non costituisce variante urbanistica, il Piano in oggetto è stato depositato presso l'ufficio segreteria per la relativa pubblicazione, di cui è stata data opportuna comunicazione mediante affissione all'Albo Pretorio, per 30 giorni consecutivi, a decorrere dal 6 Agosto 2003;

Preso atto che non sono state formulate osservazioni al Piano Particolareggiato;

Vista la relazione tecnica del Coordinatore del IV settore, Ing. Mauro Lorrai, datata il 15/1 0/2003;

Dato atto della necessità di approvare la variante al Piano particolareggiato;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Coordinatore del IV Settore Funzionale, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il parere della competente Commissione consiliare in data 21/10/2003;

Visti:


Con undici voti favorevoli e quattro astenuti (i Consiglieri Lucchesi, Zanini, Zanchetta e de Furia del Gruppo "Polo per le Libertà"), legalmente espressi,

DELIBERA


Per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente riportate:
  1. di approvare la variante al Piano Particolareggiato di iniziativa privata, relativo al Comparto n. 111 sito in località Longara - , composto dagli elaborati sotto indicati, conservati in atti presso l'Ufficio Tecnico comunale:


  2. Di approvare, altresì, lo schema di convenzione tra il Comune di Calderara di Reno e i proprietari del comparto 111, come da testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;


  3. di autorizzare il Coordinatore del IV settore funzionale a sottoscrivere la convenzione in argomento con facoltà di apportare al testo le modifiche ed integrazioni di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie od opportune;


  4. di dichiarare, con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del del D.Lgs. 267/2000.


All. n. 1






SCHEMA DI CONVENZIONE

REGOLANTE L'ATTUAZIONE DELL'AREA EX PEEP DEL
COMPARTO 111 - LONGARA



L'anno duemilatre, addì del mese di ....... in Calderara di Reno, avanti a me dottor ..... ......, notaio residente in Bologna, iscritto nel ruolo del distretto notarile di detta città, non assistito dai testimoni per espressa concorde rinuncia fattavi dai comparenti con il mio consenso, sono comparsi i signori:



della cui. identità personale, qualifica e poteri per il presente atto io notaio sono certo, i quali innanzi tutto

PREMESSO




Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 ) - CONTENUTI IN PREMESSA -

Tutto quanto contenuto nella premessa e nella convenzione stipulata in data 8/7/2003 costituisce parte integrante della presente convenzione, e dovrà essere sottoscritta dai soggetti attuatori e/o loro aventi causa.

ART. 2 ) - ATTUAZIONE DEL (P.P.I.P.) - PIANO PARTICOLAREGGIATO -

Il termine previsto per l'attuazione della variante al P.P.I.P. è fissato per anni dieci, decorrenti dalla data di avvenuta esecutività del piano stesso.

ART. 3 ) - OUANTIFICAZIONI E SPECIFICAZIONI DELLE CAPACITA' EDIFICATORIE - STANDARDS DEL LOTTO -

La capacità edificatoria complessiva dell'area oggetto di variante risulta:



ART. 4 ) - IMPEGNI ASSUNTI DALLA SOCIETA' LINEA INTERNI SAS E DAL COMUNE DI CALDERARA DI RENO -

La Società Linea Interni Sas si impegna a realizzare sulla propria proprietà, precedentemente individuata, edilizia residenziale così come indicata negli elaborati di variante al Piano Particolareggiato.
La Società cede al Comune di Calderara di Reno n. 15 alloggi di varie metrature abitabili individuati nella palazzina del lotto P con riferimento alla Tav. 5, completi di finiture e allacciamenti entro il 30/06/2005 e a mettere a disposizione del Comune, entro e non oltre il 30/09/2005, un numero di 10 alloggi abitabili individuati nel lotto O esclusione del n° 1 del P.T. e i 2 appartamenti al 4° piano, per la locazione, per la durata temporale di n. 6 anni al canone annuo agevolato di € 30/mq di Su.
Il Comune si impegna ad individuare un numero di 10 nuclei familiari a cui saranno locati gli alloggi sopra citati dalla Società Linea Interni S.a.s. o aventi causa, per la di 6 (sei) anni. Gli alloggi per la locazione gestita dal Comune dovranno essere ad avvenuta abitabilità degli stessi.

ART. 5 ) - OPERE DI URBANIZZAZIONE -


- URBANIZZAZIONE PRIMARIA -

L'individuazione delle opere di urbanizzazione primaria, la loro modalità di esecuzione, la loro manutenzione fino alla presa in carico delle opere da parte del Comune, l'esecuzione degli allacciamenti ai pubblici esercizi e i relativi collaudi sono regolamentati dalla convenzione più volte citata retativamente al Piano particolareggiato del comparto n. 111 e sottoscritta in data 8/7/2003.

- URBANIZZAZIONE SECONDARIA -

La quantificazione degli oneri di urbanizzazione secondaria avverrà all'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire con l'applicazione delle tariffe in vigore al momento di detto rilascio.
Si precisa comunque che gli schemi delle canalizzazioni indicati nelle planimetria di piano particolareggiato approvato in data 30.06.2003 con delibera del C.C. n.51 (fognature, gas, acqua, telecom, enel, illuminazione pubblica) sono indicativi e potranno subire variazioni in fase di progetto esecutivo (progetto urbanizzazioni)secondo i dettami delle aziende erogatrici.

ART. 6 ) - GARANZIE FINANZIARIE -


Con riferimento alle opere di urbanizzazione da eseguire da parte dei Soggetti attuatori si precisa che il soggetto attuatore ha la facoltà di costituire un Consorzio con gli altri soggetti del comparto n. 111 avente come finalità esclusiva l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano Particolareggiato, quale sopra citato, approvato in data 30.06.2003 con delibera del C.C. n.51.

ART. 7 ) - PERMESSO A COSTRUIRE O D.I.A. -


Al momento del rilascio dei permessi di costruire o delle DIA dovranno essere versati al Comune, secondo le modalità e nella misura prevista della normativa vigente al momento del rilascio, gli oneri concessori di cui alla legge 10/77 con le seguenti precisioni:


ART. 8 ) - TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ED ONERI IN CASO DI ALIENAZIONE -


Nel caso di vendita di porzioni di aree ricadenti nei limiti territoriali dell'area oggetto della presente convenzione, il venditore ha l'obbligo di trasferire agli acquirenti tutti gli oneri ed impegni di cui alla presente convenzione.
Negli atti di trasferimento delle aree, a qualunque titolo stipulati, la parte cedente s'impegna a riportare tutte le clausole contenute nella presente convenzione.

ART. 9 ) - INADEMPIENZE -


In caso di inadempimento o mancato o difforme esecuzione degli obblighi assunti dai soggetti attuatori con la presente Convenzione, l'Amministrazione Comunale intima al soggetto attuatore di provvedere alla regolarizzazione, assegnando un termine non inferiore a 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.
Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per provvedere alle regolarizzazioni senza che la Società vi abbia dato corso, il Comune avrà titolo di avvalersi del diritto di proprietà su un numero di alloggi pari alla metà di quelli messi in locazione per la durata temporale di 6 anni.

ART. 10 ) - CONTESTAZIONI, DEROGA ALLA GIURISDIZIONE E CLAUSOLA ARBITRALE -


Le controversie che dovessero insorgere in fase attuativa in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sono rimesse al giudizio di un collegio arbitrale.
Tale collegio sarà composto da tre membri, di cui uno nominato dal Comune di Calderara di Reno e uno nominato congiuntamente dal soggetto attuatore; il terzo membro verrà nominato di comune accordo o, qualora non si riesca a pervenire ad una decisione comune, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Il collegio arbitrale, che dovrà previamente determinare la propria sede nell'ambito della Provincia di Bologna, procederà in forma rituale, secondo cioè le disposizioni del codice di procedura civile in materia.

ART. 11 ) - SPESE DI STIPULAZIONE E FRAZIONAMENTI CATASTALI -


I costi per i frazionamenti catastali e le spese, anche fiscali necessarie per il perfezionamento e l'attuazione del presente atto con riferimento a tutti gli atti conseguenti, sono a carico esclusivo della società LINEA INTERNI S.a.s.

Si omette la lettura degli allegati per espressa concorde dispensa avutane dai comparenti.
Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e meco lo sottoscrivono.
Consta di ... fogli dattiloscritti ai sensi di legge da persona di mia fiducia e da me notaio completati per intere ... pagine e fino a qui di questa, postille escluse. Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F. to MATTEO PRENCIPE F.to D.SSA IDA FONTANA


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 03/11/2003 al 17/11/2003 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000.

Addì 03/11/2003 L'IMPIEGATA ADDETTA
F.to ROSALBA CRIVELLARO


ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 13/11/2003 dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U.E.L- D. Lgs 267/2000.

  IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.SSA IDA FONTANA



Torna su in questa pagina

Apri la pagina iniziale

BLOG Per la rinascita del Garibaldi 2