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DELIBERAZIONE N. 81/2003 DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CALDERARA Dl RENO
PROVINCIA DI BOLOGNA



PROGRAMMA INTEGRATO COMPARTO N. 108 (VIA RIZZOLA PONENTE) SOGGETTO ATTUATORE: RE.GI. S.R.L. ED ALTRI - APPROVAZIONE VARIANTE


Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/10/2003 alle ore 20:15.
II SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sola del Municipio, oggi 29/10/2003 alle Ore 20:15 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 39 - comma 3 - T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000, artt. 67 e 68 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale


Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e nome Pre. Cognome e nome Pre. Cognome e nome Pre.
PRENCIPE MATTEO S L'ALTRELLI ADRIANA S DOTTA PAOLO N
RIGHI VALENTINO S DAMIS LUIGI S ZANCHETTA GIOVANNI S
MONTERA GABRIELLA S KOLLETZEK GIANFRANCO S LUCCHESI MAURIZIO S
CIONI GABRIELLA S PANCALDI VANNI S ZANINI ACHILLE S
MANZO ANDREA S GHERARDI LUCA S DE FURIA FULVIO S
FARINELLI MONICA N LUCARINI STEFANO N    
TREZZA ELISA N BONOMI ANTONIO S    
DE ROSA GUERINO N BACCILIERI LUCIANO N    
TOTALE    Presenti: 15     TOTALE   Assenti: 6


Assenti Giustificati i signori :
FARINELLI MONICA, DE ROSA GUERINO, BACCILIERI LUCIANO, DOTTA PAOLO

Assenti Non Giustificati i signori :
TREZZA ELISA, LUCARINI STEFANO

Sono presenti gli assessori esterni: LANZARINI GIANCARLO, MARCO MARCHI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE D.SSA IDA FONTANA.
In qualità di SINDACO, il Sig. MATTEO PRENCIPE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Consiglieri

MANZO ANDREA, ZANCHETTA GIOVANNI, ZANINI ACHILLE.

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.


IL CONSIGLIO COMUNALE


PREMESSO che con deliberazione n. 191 del l dicembre 1998, esecutiva, la Giunta comunale ha autorizzato le società COOP. ACLI CASA a r.l., IMPRESA COLTELLI DONATO s.r.l., COOP G. DOZZA a r.l., COOP EDILCASA a r.l., COOP COSTRUZIONI, ARCO s.r.l. e RE.GI. S.r.l. e i Sigg.ri Rita Amistà e Massimo Gamberini, a presentare un Programma Integrato con valore di Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata relativo all'area di loro proprietà ubicata nel Capoluogo, in fregio a via Rizzola Levante, compresa nel Comparto n. 108 ed individuata dal vigente P.R.G. come zona omogenea C ed in particolare sottozona C2p, definita tra le "Zone di nuovo impianto urbano generalmente comprese all'interno di comparti più ampi, destinate a nuovi insediamenti, nelle quali le norme di piano consentono un'integrazione di funzioni con prevalente caratterizzazione residenziale";

Dato atto che il Programma Integrato è stato adottato con deliberazione consiliare n. 55 del 26 luglio 2000, esecutiva e controdedotto ed approvato con deliberazione consiliare n. 96 del 29 novembre 2000, esecutiva;

Vista la convenzione urbanistica finalizzata a definire le modalità ed i criteri di attuazione del citato programma integrato, sottoscritta in data 20 dicembre 2000, con atto del Notaio Dott. Vincenzo Maria Santoro, rep. n. 103.359/15.898 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Bologna 1 il 9/07/2001, al n. 134/A e trascritto a Bologna il 16/01/2001 agli articoli 1730 e 1731);

Vista la deliberazione consiliare n. 40 del 14/05/2003, esecutiva, con la quale è stata adottata la Variante specifica al P.R.G., ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. 47/78 e s.m. i., per rettifiche e integrazioni cartografiche e normative (collegate al P.R.U. "Garibaldi 2");

Dato atto che in data 29 luglio 2003, protocollo generale n. 17776, è stato acquisito un atto unilaterale d'obbligo con cui la società REGI S.r.l., proprietaria dell'area del comparto n. 108 destinata a casa di riposo, si è impegnata a realizzare edilizia convenzionata e a mettere a disposizione del Comune n. 15 alloggi per la locazione, per un periodo di anni 8 (Otto);

Vista la deliberazione consiliare n. 64 del 30/07/2003, esecutiva, con la quale si è provveduto a controdedurre ed approvare la sopra citata Variante Specifica al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. 47/78 e 5 .m. i., per rettifiche e integrazioni cartografiche e normative (collegate al P.R.U. "Garibaldi 2");

Rilevato che l'Amministrazione comunale con la variante specifica ha inteso sfruttare la potenzialità residua del PRG (dal 6% St comunale) in tre comparti urbanistici di completamento residenziale in corso di realizzazione (comparto n. 111, comparto n. 108, comparto n. 106), dando atto altre si che mediante la modifica delle convenzioni che regolano l'attuazione degli stessi comparti, i soggetti proprietari (Linea Interni S.a.s., Re.Gi S.r.l., ed Edilpianoro s.p.a.) dovranno realizzare gli alloggi destinati a case parcheggio per la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana "Garibaldi 2";

Considerato che in virtù della citata variante specifica approvata nel comparto 108, alla possibilità di modificare la destinazione per la prevista casa di riposo, il soggetto attuatore RE.GI S.r.l. dovrà realizzare 15 alloggi per la locazione per la durata di anni 8 (Otto) a favore di soggetti indicati dal Comune di Calderara di Reno;

Dato atto che in data 4 agosto 2003, protocollo generale n. 18276, i soggetti attuatori del Programma Integrato comparto n. 108 hanno richiesto di variare il Programma, allegando i sotto indicati elaborati tecnici, conservati in atti presso l'ufficio tecnico:


Considerato che la variante al Programma Integrato comparto n. 108 riguarda il solo lotto destinato a casa protetta, di proprietà del soggetto attuatore REGI S.r.l., prevedendo la realizzazione di edilizia convenzionata in sostituzione della casa protetta, mettendo a disposizione del Comune n. 15 (quindici) alloggi di varie metrature, per la locazione, per la durata di anni 8 (Otto);

Preso atto che, nel rispetto dell'articolo 25 della Legge regionale 47/1978 e s.m.i., trattandosi di Programma Integrato che non costituisce variante urbanistica, il Piano in oggetto è stato depositato presso l'ufficio segreteria per la relativa pubblicazione, di cui è stata data opportuna comunicazione mediante affissione all'Albo Pretorio, per 30 giorni consecutivi, a decorrere dal 6 Agosto 2003;

Preso atto che non sono state formulate osservazioni al Programma;

Vista la relazione tecnica del Coordinatore del IV settore, Ing. Mauro Lorrai, datata il 15/10/2003;

Dato atto della necessità di approvare la variante al Programma Integrato;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Coordinatore del IV Settore Funzionale, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il parere della competente Commissione consiliare in data 21/10/2003;

Visti:


Con undici voti favorevoli e quattro astenuti (i Consiglieri Lucchesi, Zanini, Zanchetta e de Furia del Gruppo "Polo per le Libertà"), legalmente espressi,

DELIBERA


Per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente riportate:
  1. di approvare la variante al Programma integrato comparto n. 108 "Via Rizzola Ponente", composta dagli elaborati sotto indicati, conservati in atti presso l'Ufficio Tecnico comunale:




  2. di approvare, altresi, lo schema di convenzione tra il Comune di Calderara di Reno ed i soggetti attuatori, come da testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;


  3. di autorizzare il Coordinatore del IV settore funzionale a sottoscrivere la convenzione in argomento con facoltà di apportare al testo le modifiche ed integrazioni di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie od opportune;


  4. di dichiarare, con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.


All. n. 1






SCHEMA DI CONVENZIONE

RELATIVA ALLA VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO COMPARTO N.108

"VIA RIZZOLA PONENTE" - COMUNE CALDERARA DI RENO


REPUBBLICA ITALIANA



L'anno ...., addì ... del mese di ........
In ...........
Avanti a me dottor ...... ....... , notaio residente in Bologna, iscritto nel ruolo del distretto notarile di detta città, non assistito dai testimoni per espressa concorde rinuncia fattavi dai comparenti con il mio consenso, sono comparsi i signori:

........ ......... domiciliato per la carica in Calderara di Reno (BO), piazza Marconi n.8, funzionario, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Funzionario Responsabile del IV Settore e quindi in rappresentanza del COMUNE DI CALDERARA DI RENO, con sede in Calderara di Reno, piazza Marconi n.8, codice fiscale 00543810378, al presente atto autorizzato in forza dei disposti delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali e delle norme contenute nell'art. 61 del vigente Statuto Comunale, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 ottobre 2003, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- GUIZZARDI GIANNI, nato a Bologna il 21 Giugno 1937, residente a Calderara di Reno (Bologna) in via Persicetana n. 1, C.F. GZZGNN 37H21 A944N, il quale interviene ed agisce presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Amministratore unico della società "RE.GI. S.R.L." con sede in Bologna, via Fioravanti n. 57, capitale sociale lire 20.000.000, avente durata fino al 31 Dicembre 2050, iscritta nel Registro Imprese di Bologna al n.ro 61453 ed al R.E.A. di Bologna al n. 347422, C.F. e partita IVA 01572751202, al presente atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione della società RE.GI. srl predetta in data che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "...", soggetto che verrà semplicemente chiamato "RE.GI.";

- COLTELLI DONATO, nato a Bologna il 6 febbraio 1924, residente a Bologna in via Cipriani n. 11, pensionato, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi quale legale rappresentante della società "COLTELLI DONATO S.R.L." con sede in Bologna, via Ferrarese n.219/7, capitale sociale lire 116.500.000, avente durata fino al 31.12.2050, iscritta nel Registro Imprese di Bologna al n.ro 23916 ed al R.E.A. di Bologna al n.ro 234955, C.F. e partita IVA 01102170378, al presente atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione della società predetta in data ... ... ...., che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "...", soggetto che verrà semplicemente chiamato "COLTELLI";

- SCARENZI GIUSEPPE, nato a Palermo l'11 gennaio 1962, domiciliato per la carica in Bologna, via Longhena n. 17, sottufficiale dell'esercito, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi quale legale rappresentante della "Società Cooperativa Edile EDILCASA a responsabilità limitata", con sede legale in Bologna, Via Longhena n. 17, avente durata fino al 31 dicembre 2060, codice fiscale e partita I.V.A. 02543480376, iscritta al n. 55930 del Registro Imprese di Bologna ed al R.E.A. di Bologna al n.ro 332926, iscritta nel Registro Prefettivio della Provincia di Bologna - Sezione Edilizia - con decreto in data 20 marzo 1991 di prot. n.ro 221 II Sett., 2° Sez., al presente atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa suddetta in data ... ... ...., che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "...", soggetto che verrà semplicemente chiamato "EDILCASA";

- MONARI FRANCO, nato a Bondeno (Ferrara) il 30.05.1950, domiciliato per la carica in Bologna, via Amendola n. 8, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi quale legale rappresentante della "ACLI CASA Società Cooperativa a responsabilità limitata", con sede legale in Bologna, Via Amendola n. 8, avente durata fino al 12 Marzo ...., codice fiscale e partita I.V.A. 00904260379, iscritta al n.19972 del Registro Imprese di Bologna ed al R.E.A. di Bologna al n. 215405, iscritta nel Registro Prefettivio della Provincia di Bologna - Sezione Edilizia - con decreto in data 01981 del ... Luglio 1973, al presente atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa suddetta in data ... ... ...., che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "...", soggetto che verrà semplicemente chiamato "ACLI CASA";

- CATTABRIGA VALTER, nato a S. Giovanni in Persiceto (BO) l'11/04/1946, domiciliato per la carica in Bologna, via Zanardi n. 184, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi quale legale rappresentante della Cooperativa Edificatrice "GIUSEPPE DOZZA Società Cooperativa a responsabilità limitata", con sede legale in Bologna, Via Zanardi n. 184, avente durata fino al 31/12/2100, codice fiscale e partita I.V.A. 00909860371, iscritta al n. 3078 del Registro Imprese di Bologna ed al R.E.A. di Bologna al n. 245015, iscritta nel Registro Prefettizio della Provincia di Bologna - Sezione Edilizia - con decreto in data 06/11/1974 di prot.n.ro 2758, al presente atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa suddetta in data ... ... ...., che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "...", soggetto che verrà semplicemente chiamato "DOZZA";

- ORLANDINI MARCO, nato a Poggio Renatico il 17 ottobre 1955, residente a Bologna, Via Zanardi n. 372, impiegato, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della "COOPERATIVA COSTRUZIONI Società Cooperativa a Responsabilità Limitata", con in Bologna, Via Zanardi n. 372, iscritta nel Registro Imprese di Bologna al n.ro 5319, al R.E.A di Bologna al n. 41001, nel Registro Prefettizio di Bologna al n. 11068, C.F. e Partita IVA 00291390375, al presente atto autorizzato in forza di procura rilasciata dal Presidente del consiglio di Amministrazione;

- BRUNO GUBELLINI, nato a ....... il ... ... ...., residente a Bologna per la carica in Via della Liberazione n. 16 il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Legale Rappresentante della "Cooperativa Edificatrice GIARDINO Società Cooperativa a Responsabilità limitata" con sede in Bologna Via della Liberazione n. 16 iscritta nel Registro Imprese di Bologna al n.ro ..., al R.E.A di Bologna al n ..... C.F. e Partita IVA 01192380374, al presente atto autorizzato in forza di procura rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,

- SAMANTHA TEDESCHI, nata a .... il ... ... ...., residente a Bologna per la carica in Via della Liberazione n. 16 il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Legale Rappresentante della "Cooperativa NUOVA EDILIZIA Società Cooperativa a Responsabilità limitata" con sede in Bologna Via della Liberazione n. 16 iscritta nel Registro Imprese di Bologna al n.ro ...., al R.E.A di Bologna al n .... , C.F. e Partita IVA 01181880376, al presente atto autorizzato in forza di procura rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- AUGUSTO FANTI ITALICO, nato a ..... il ... ... ...., residente a Bologna per la carica in Via Franceschini, 31 il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa Edificatrice PROGETTO CASA Società Cooperativa a Responsabilità limitata con sede in Bologna Via della Liberazione n. 16 iscritta nel Registro Imprese di Bologna al n.ro ...., al R.E.A di Bologna al n ..., C.F. 029099220374 e Partita IVA 04225390378, al presente atto autorizzato in forza di procura rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- GAMBERINI MASSIMO, nato a Bologna il 06 settembre 1963, residente a Calderara di Reno, Via Zucchelli n. 2, impiegato, C.F. GMB MSM 63P06 A944D
- AMISTA' RITA, nata a Bologna il 31 dicembre 1966, residente a Calderara di Reno (BO), Via Zucchelli n. 2, impiegata, C.F. MST RTI 66T71 A944J, che verranno semplicemente chiamati congiuntamente "GAMBERINI - AMISTÀ";

- RIGHETTI BRUNO, Nato a Montese (MO) il 03 aprile 1944, residente a Bologna via della Filanda n. 7, C.F. RGH BRN 44D03 F642F, soggetto che verrà semplicemente chiamato "RIGHETTI BRUNO";

- PINI DANIELE, nato a Modena (MO) il 13 aprile 1964, residente a Casalecchio di Reno via Cimabue n. 3, C.F. PNI DNL 64D13 F257F, soggetto che verrà semplicemente chiamato "PINI DANIELE";

- BARRILE MARIO, nato a Braunschweig (Germania Repubblica Democratica) il 13 settembre 1967, residente a Calderara di Reno via Gramsci, 39 C.F. BRR MRA 67P12 Z111Y, soggetto che verrà semplicemente chiamato "BARRILE MARIO".

Comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri per il presente atto io notaio sono certo, i quali innanzi tutto

Premesso





Art. 1
Conferma delle premesse


Tutte le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della seguente convenzione.

Art. 2
Oggetto della convenzione


La presente convenzione ha per oggetto l'attuazione delle previsioni di cui alla variante di programma integrato denominato via Rizzola Ponente con il solo riferimento al lotto destinato a Casa Protetta.
La regolamentazione dell'attuazione dell'intervento edilizio, per la società "RE.GI S.R.L.", (Casa di Riposo per anziani e di edilizia convenzionata) da realizzarsi in Comune di Calderara di Reno in via Rizzola Ponente sul terreno soggetto al Programma Integrato "Via Rizzola Ponente" Lotto P distinto, al vigente catasto terreni di detto Comune al foglio 36, mappali 639 - 636 - 634 della superficie complessiva di mq. 6.533, salvo migliore identificazione a seguito di frazionamento catastale.

Art. 3
Impegni da parte della Società RE.GI. Srl


La Società RE.GI S.R.L. si impegna ad accettare l'alternativa di realizzare edilizia convenzionata, sull'area assegnatole in forza della convenzione stipulata il 20.12.2000 rep. n. 103359, anziché Casa Protetta come era previsto dalla convezione sottoscritta sopra menzionata.
La Società RE.GI s.r.l si impegna a realizzare edilizia convenzionata per un numero complessivo di circa n. 61 alloggi e per un totale di 3500 mq di SU.
La Società si impegna altresì a mettere a disposizione del Comune un numero di 15 alloggi di varie metrature individuati come segue:

per la durata temporale di n. 8 anni a far data dall'abitabilità degli alloggi e comunque entro il 31/10/2005.
Per la realizzazione della palazzina residenziale destinata ad edilizia convenzionata la Società "RE.GI S.R.L." richiederà permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività.

Art. 4
Opere di urbanizzazione primaria, manutenzione delle opere di U1 e U2, loro collaudo e presa in carico delle opere


Tutte le opere di urbanizzazione primaria, le modalità di controllo in corso d'opera da parte del Comune, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere del loro collaudo sono quelle indicate e specificate nella convenzione sottoscritta in data 20/12/2000 rep. n. 103359.

Art. 5
Rilascio dei permessi di costruire


Al momento del rilascio dei permessi di costruire o dell'efficacia delle DIA relative ai fabbricati dovranno essere versati al Comune, secondo le modalità e nella misura prevista della normativa vigente, gli oneri concessori di cui alla legge 10/77, mentre saranno compensati gli oneri di U2;

Art. 6
Costituzione di Consorzio per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione


Con riferimento alle opere di urbanizzazione da eseguire da parte dei Soggetti attuatori si ricorda e si conferma che, in forza della convenzione stipulata in data 20/12/2000 rep. n. 103359, la società RE.GI ha costituito un Consorzio con le altre proprietà e soggetti attuatori del comparto n. 108 avente come finalità esclusiva l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano Particolareggiato.

Art. 7
Opere di allacciamento ai pubblici esercizi


La società RE.GI srl assume interamente a proprio carico gli oneri inerenti e conseguenti all'esecuzione degli allacciamenti ai pubblici esercizi di fognatura, gasdotto, elettrodotto, telefono, acquedotto, etc., dai condotti principali di urbanizzazione primaria, ubicati all'esterno dei lotti, fino al costruendo edificio.

Art. 8
Gestione e vincoli per gli interventi di Edilizia Residenziale Convenzionata


Il Comune si impegna ad individuare un numero di 15 nuclei familiari a cui saranno locati n. 15 alloggi dalla Società RE.GI SRL per la durata di anni 8 anni.
Ad ultimazione del periodo di locazione relativa ai 15 alloggi assegnati al Comune per la durata temporale di otto anni, la società REGI SRL, o suoi aventi causa, potrà prevedere per gli stessi la locazione o l'alienazione secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
Ulteriori 15 alloggi di varie metrature, potranno essere alienati dalla società REGI SRL, o suoi aventi causa, esclusivamente a favore di soggetti indicati dal Comune entro 45 giorni dall'ultimazione dei lavori.
Trascorso infruttuosamente tale termine il soggetto attuatore potrà alienare i suddetti 15 alloggi secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

Art. 9
Modalità di alienazione degli alloggi


La Società RE.GI SRL, o suoi aventi causa, potrà scegliere di locare o vendere gli alloggi costruiti attenendosi alle modalità di seguito indicate.


Art. 10
Canone di locazione e sua revisione periodica


Il canone massimo iniziale di locazione di ciascun alloggio è calcolato in misura non superiore al 4% del prezzo di vendita dell'alloggio.
Il canone annuo di locazione può essere revisionato ogni triennio con aggiornamento secondo indice Istat nella misura del 75%.
In relazione ai 15 alloggi messi a disposizione del Comune per la durata temporale di 8 anni il canone annuo iniziale di locazione o di godimento di ciascun alloggio e delle relative pertinenze è calcolato in 30 € mq/annuo (per ogni mq di Sup. Utile).
Il canone annuo di locazione può essere revisionato ogni triennio con aggiornamento secondo indice Istat nella misura del 75%.
Il concessionario può comunque pattuire canoni di locazione in misura inferiore a quella indicata precedentemente.
I canoni determinati ai sensi dei precedenti commi non sono comprensivi delle spese condominiali e di altri oneri posti a carico del locatario.

Art. 11
Trasferimento degli impegni ed oneri in caso di alienazione


Nel caso di vendita di porzioni di aree ricadenti nei limiti territoriali del P.P., i venditori hanno l'obbligo di trasferire agli acquirenti tutti gli oneri ed impegni di cui alla presente convenzione. Negli atti di trasferimento delle aree, a qualunque titolo stipulati, la parte cedente s'impegna a riportare tutte le clausole contenute nella presente convenzione.

Art. 12
Durata della convenzione


La convenzione vincola il soggetto attuatore ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per la durata di anni 10 (dieci) dalla data di stipulazione della presente convenzione.

Art. 13
Trascrizione della convenzione


La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche vengono trascritte nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del soggetto attuatore REGI SRL.
Le spese di trascrizione devono essere versate dal soggetto attuatore contestualmente alla stipula della convenzione o a quella degli atti integrativi o modificativi.

Art. 14
Inadempienze e sanzioni


In caso di inadempimento o mancato o difforme esecuzione degli obblighi assunti dalla società REGI SRL con la presente Convenzione, l'Amministrazione Comunale intima la stessa Società di provvedere alla regolarizzazione, assegnando un termine non inferiore a 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.
Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per provvedere alle regolarizzazioni senza che la Società vi abbiano dato corso, il Comune avrà titolo di avvalersi del diritto di proprietà su un numero di alloggi pari ad un terzo di quelli messi in locazione per la durata temporale di 8 anni.

Art. 15
Controversie


Le controversie che dovessero insorgere in fase attuativa in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sono rimesse al giudizio di un collegio arbitrale.
Tale collegio sarà composto da tre membri, di cui uno nominato dal Comune di Calderara di Reno e uno nominato dalla società RE.GI SRL; il terzo membro verrà nominato di comune accordo o, qualora non si riesca a pervenire ad una decisione comune, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Il collegio arbitrale, che dovrà previamente determinare la propria sede nell'ambito della Provincia di Bologna, procederà in forma rituale, secondo cioè le disposizioni del codice di procedura civile in materia.

Art. 16
Spese di stipulazione e frazionamento


I costi dei frazionamenti catastali e del presente atto sono a totale carico della società RE.GI Srl, tutti i soggetti si impegnano altresì a completare i frazionamenti catastali previsti dalla convenzione sottoscritta in data 20/12/2000 rep. n. 103359.
Si omette la lettura degli allegati per espressa concorde dispensa avutane dai comparenti. Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e meco lo sottoscrivono.

Consta di ... fogli dattiloscritti ai sensi di legge da persona di mia fiducia e da me notaio completati per intere pagine e fino a qui di questa, postille escluse.


Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F. to MATTEO PRENCIPE F.to D.SSA IDA FONTANA


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 03/11/2003 al 17/11/2003 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000.

Addì 03/11/2003 L'IMPIEGATA ADDETTA
F.to ROSALBA CRIVELLARO


ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 13/11/2003 dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U.E.L- D. Lgs 267/2000.

  IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.SSA IDA FONTANA



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