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DELIBERAZIONE N. 66/2003 DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CALDERARA Dl RENO
PROVINCIA DI BOLOGNA



CONVENZIONE INTEGRATA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA EX ART. 18 L.R. 20/2000 RELATIVA AL LOTTO 1 COMPARTO 106 - APPROVAZIONE


Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/07/2003 alle ore 20:15.
II SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sola del Municipio, oggi 30/07/2003 alle Ore 20:15 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 39 - comma 3 - T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000, artt. 67 e 68 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale


Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e nome Pre. Cognome e nome Pre. Cognome e nome Pre.
PRENCIPE MATTEO S L'ALTRELLI ADRIANA S DOTTA PAOLO S
RIGHI VALENTINO S DAMIS LUIGI N ZANCHETTA GIOVANNI S
MONTERA GABRIELLA S KOLLETZEK GIANFRANCO S LUCCHESI MAURIZIO S
CIONI GABRIELLA S PANCALDI VANNI S ZANINI ACHILLE S
MANZO ANDREA S GHERARDI LUCA N DE FURIA FULVIO S
FARINELLI MONICA N LUCARINI STEFANO N    
TREZZA ELISA S BONOMI ANTONIO N    
DE ROSA GUERINO N BACCILIERI LUCIANO N    
TOTALE    Presenti: 13     TOTALE   Assenti: 8


Assenti Giustificati i signori :
MANZO ANDREA, DAMIS LUGI, BONOMI ANTONIO, BACCILIERI LUCIANO

Assenti Non Giustificati i signori :
FARINELLI MONICA, DE ROSA GUERINO, GHERARDI LUCA, LUCARINI STEFANO

Sono presenti gli assessori esterni: LANZARINI GIANCARLO, MARCO MARCHI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE D.SSA IDA FONTANA.
In qualità di SINDACO, il Sig. MATTEO PRENCIPE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Consiglieri

MANZO ANDREA, ZANCHETTA GIOVANNI, ZANINI ACHILLE.

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.


Dopo ampio e approfondito dibattito per il quale si rimanda alla deregistrazione della seduta consiliare

IL CONSIGLIO COMUNALE




Visto il Piano Pluriennale di Attuazione approvato con deliberazione consiliare n. 86 del 25 novembre 1997, esecutiva;

Viste:



Preso atto che in data 31 Luglio 2000, con protocollo generale n. 18247/00, corrispondente al Protocollo Ufficio Tecnico (P.U.T.) 8803, è stata presentata dalle società EDILPIANORO S.p.a. e MARGHERITA S.r.l la richiesta di approvazione del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata relativo all'area di loro proprietà ubicata nel Capoluogo, in fregio a via Rizzola Levante, Comparto n. 106 e individuata dal vigente P.R.G. come zona omogenea C ed in particolare sottozona C2p, definita tra le "zone di nuovo impianto urbano generalmente comprese all'interno di comparti più ampi, destinate a nuovi insediamenti, nelle quali le norme di piano consentono un'integrazione di funzioni con prevalente caratterizzazione residenziale";

Vista la deliberazione consiliare n. 80 del 15 ottobre 2000, esecutiva, con la quale è stato adottato il Piano Particolareggiato di cui in oggetto;

Vista la deliberazione n. 7 del 24 gennaio 2001, esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Piano Particolareggiato di iniziativa privata;

Preso atto che la Edilpianoro S.p.A., proprietaria dell'area costituente l'azzonamento PEEP incluso nel perimetro attuativo del Piano Particolareggiato del Comparto n. 106, ha proposto la sottoscrizione di un accordo ex. art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzato a dare attuazione al lotto PEEP del Comparto n. 106, dichiarandosi disponibile alla cessione gratuita di tutte le altre aree comprese nell'azzonamento PEEP indicato e accollandosi l'onere di esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria relative al medesimo, fornendo a tal fine idonea garanzia finanziaria;

Preso atto che in data 3 maggio 2001 è stata sottoscritta con l'impresa Edilpianoro S.p.a. la convenzione urbanistica relativa al Piano Particolareggiato di cui in oggetto e che l'Amministrazione comunale ha acquistato, a titolo gratuito, la proprietà di tutte le aree facenti parte della localizzazione PEEP del Comparto n. 106, ad eccezione del lotto n. 1 che è rimasto in proprietà della Edilpianoro S.p.a.;

Vista la deliberazione consiliare n. 67 del 18 luglio 2001, esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema di accordo ex. art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzato a dare attuazione al lotto PEEP del Comparto n. 106;

Dato atto:   

Considerato che l'Amministrazione comunale con deliberazione consiliare n. 42 del 30 maggio 2003, esecutiva, ha approvato per la realizzazione del PRU Garibaldi 2, uno schema di accordo ex art. 9 L.R. 19/98 per la realizzazione degli interventi finanziati dalla Regione Emilia Romagna con le delibere del Consiglio Regionale n. 88/2000 e di Giunta Regionale 2418/2001;

Dato atto che in data odierna, viene sottoposto alla approvazione del Consiglio comunale lo schema di accordo di cui sopra, come modificato ed integrato dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Bologna;

Preso atto che l'accordo citato comporta tra l'altro la necessità di dotare l'Amministrazione comunale di un consistente numero di alloggi in proprietà o in locazione al fine di garantire alloggi temporanei per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'edificio sito in Via Garibaldi 2;

Ritenuto opportuno procedere alla approvazione di una convenzione integrata di pianificazione urbanistica ex art. 18 L.R. 20/2000, relativa al comparto 106, con la quale, tra l'altro, la Società Edilpianoro S.p.a., a fronte dell'eliminazione del vincolo PEEP disciplinato dall'accordo ex art. 11 L. 241/1990, si impegna a realizzare n. 13 alloggi da cedere in locazione al Comune e n. 17 alloggi di proprietà comunale;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e la pianta dimostrativa delle unità immobiliari da realizzare;

Dato atto che la presente è stata sottoposta all'esame della II Commissione consiliare nella seduta del 28 luglio 2003;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Coordinatore del IV Settore, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 267/2000;

Visti:



Con otto voti favorevoli e cinque astenuti (i Consiglieri Lucchesi, Zanini, Zanchetta Dotta e de Furia del Gruppo "Polo per le Libertà">, legalmente espressi,

DELIBERA


Per tutto quanto in premessa esposto,

  1. di approvare lo schema di convenzione integrata di pianificazione urbanistica ex art. 18 L.R. 20/2000 relativa al lotto 1 del comparto 106, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e la pianta dimostrativa delle unità immobiliari da realizzare;


  2. di dichiarare, con apposita votazione portante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;


All. n. 1






CONVENZIONE DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA EX ART. 18 L. R. n. 20/2000
REPUBBLICA ITALIANA



L'anno duemilatre, addì .....
del mese di ......
In ..........

Avanti a me dottor Vincenzo Maria Santoro, notaio residente in Bologna iscritto nel ruolo del distretto notarile di detta città, non assistito da testimoni per espressa concorde rinuncia fattavi dai comparenti, con il mio consenso, sono comparsi i signori:

......

.......... domiciliato per la carica in Calderara di Reno (BO), piazza Marconi n.8, funzionario, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Funzionario Responsabile del IV Settore e quindi in rappresentanza del COMUNE DI CALDERARA DI RENO, con sede in Calderara di Reno, piazza Marconi n.8, codice fiscale 00543810378, al presente atto autorizzata in forza dei disposti delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali e delle norme contenute nell'art. 61 del vigente Statuto Comunale, per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale (allegate in copia autentica al presente atto), soggetto che verrà semplicemente chiamato "COMUNE";

- SAZZINI MARIO, nato a San Benedetto Val di Sambro (BO) il 7 maggio 1938, residente in Pianoro (BO) Via Marzabotto n. 50, imprenditore, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio bensì quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi quale legale rappresentante della società "EDILPIANORO S.P.A.", con sede in Pianoro (BO) Via del Lavoro n. 2, capitale sociale Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila virgola zero zero) interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 02263650372, in rappresentanza della società predetta ai sensi dell'articolo 17 del vigente statuto sociale, nonché autorizzato a quanto infra da delibera del Consiglio di Amministrazione in data 02 maggio 2002, che in estratto autentico trovasi allegata a mio precedente atto in data .... .... registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna 1 il ... ... .... ed ivi trascritto il ... ... .... all'art. ...., società che nel prosieguo verrà per brevità denominata semplicemente "EDILPIANORO".
Comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri per il presente atto io notaio sono certo, i quali innanzi tutto

premesso


  1. Tra il Comune di Calderara di Reno e la Società Edilpianoro S.p.A. è stato stipulato in data 29/11/2001 a ministero nota Dionigio Rossi rep. n. 36470/9746, registrato a Bologna il 5/12/2001 al n. 5915 l'accordo ex art. 11 L. n. 241/1990 avente ad oggetto l'attuazione del comparto 106 - PEEP che prevede tra l'altro la costruzione degli alloggi economici e popolari e la urbanizzazione completa delle aree e i prezzi di cessione degli alloggi costruiti. Tale convenzione è a sua volta stata stipulata in esecuzione della convenzione 10/05/2001 stipulata a ministero notaio Ferrari Trecate rep. gen. n. 14380/8250, registrata all'agenzia delle Entrate di Bologna 1 il 21/05/2001 al n. 1675 e ivi trascritta il 18/05/2001 all'art. 14697 che ha individuato l'area funzionale 1 destinata a PEEP.


  2. Nelle more della realizzazione di quanto convenuto con gli atti citati al punto A la Civica Amministrazione ha approvato uno schema di accordo di programma ai sensi dell'art. 9 L. R. n. 19/98 per sottoporre ad un piano di recupero e riqualificazione urbana il complesso "Garibaldi 2", accordo che comporta la necessità di dotare la civica Amministrazione di un consistente numero di alloggi in proprietà o in locazione a canone convenzionato o comunque liberi per garantire alloggi temporanei durante i lavori di riqualificazione. A questi fini, in attuazione della Variante adottata con delibera consigliare n. 40 del 14/05/2003 la Civica Amministrazione ha chiesto alla Provincia l'autorizzazione alla rimozione del vincolo di destinazione a PEEP del lotto 2 del comparto 106 oggetto della citata convenzione.


  3. In relazione a quanto sopra è necessario intervenire, modificandola, sulla convenzione stipulata il 29/11/2001 per adeguarla alle nuove e diverse finalità perseguite dall'Amministrazione. Nei relativi contatti e conseguenti trattative è stata concordata la stipulazione di un accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 18 L. R. n. 20/2000, a modifica e integrazione dell'Accordo ex art. 11 sopra citato.


Tanto premesso tra le parti come sopra rappresentate si conviene quanto segue.

  1. Le premesse formano parte integrante del presente atto;


  2. Il Comune di Calderara di Reno retrocede e restituisce alla Edilpianoro S.p.A. l'area del lotto PEEP del Comparto 106 che essa aveva ceduto gratuitamente, secondo le seguenti modalità e misure.
    a) area di terreno in Comune di Calderara di Reno (BO), nei pressi di via del Bracciante, distinta nel catasto terreni del detto Comune a foglio 37, con i seguenti mappali:
    - 678/b di circa mq. 942;
    - 682/b di circa mq. 232;
    - 673 di circa mq. 1289;
    per una superficie complessiva di circa mq. 2.463 (duemilaquattrocentosessantatre), in confine complessivamente con residue ragioni Comune cedente da più lati, residue ragioni Società cessionaria da più lati, salvi altri. Detta area costituisce la superficie necessaria per la realizzazione di circa l.8OO (milleottocento) mq. di superficie utile sulla quale la Edilpianoro S.p.A. edificherà liberamente secondo la tipologia che sceglierà, abitazioni civili. Ai fini fiscali si attribuisce al terreno qui trasferito alla "EDILPIANORO" il valore di Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero). All'interno di detto intervento di edilizia libera la Edilpianoro S.p.A. si impegna - a titolo di parziale corrispettivo del trasferimento di proprietà qui operato dal Comune - ad offrire 13 (tredici) alloggi in locazione al Comune, che li utilizzerà secondo le proprie necessità, sublocandoli eventualmente a terzi, ad un canone di Euro 30 (trenta) annui per mq. di superficie lorda vendibile calcolata come da consuetudini commerciali. La locazione al Comune è fissata nella durata complessiva di anni 5 (cinque) (termine essenziale) - decorrenti dalla data di consegna al Comune e relativo collaudo delle porzioni immobiliari - al termine dei quali gli alloggi saranno riconsegnati liberi e vuoti. Fermo tale obbligo la Edilpianoro s.p.A. potrà peraltro alienare gli alloggi occupati anche prima della scadenza dei 5 anni.


  3. Sulla residua parte del lotto 2, area identificata nel Catasto terreni del detto Comune a foglio 37, con i seguenti mappali:
    - 678/a di circa mq.l.196;
    - 682/a di circa mq.320;
    della superficie di circa mq. l.5l6 (millecinquecentosedici) (PEEP in corso di eliminazione) - comparto 106 che resta di proprietà del Comune di Calderara, la Edilpianoro s.p.A. costruirà - a sua cura e spese ed a titolo di ulteriore corrispettivo per la cessione di proprietà effettuata dal Comune di cui alla lettera a) - 17 (diciassette) alloggi di varie metrature - che il Comune utilizzerà come alloggi di rotazione nel quadro dei fabbisogni relativi alla attuazione dell'Accordo di programma di cui alle premesse - per una superficie utile di mq. 1.200 (milleduecento), che resteranno di proprietà del Comune.
    Le caratteristiche costruttive (qualità e materiali> saranno quelle correnti dell'edilizia media, e saranno concordate in sede esecutiva con l'ufficio Tecnico comunale.


  4. Premesso che la realizzazione delle costruzioni di cui agli artt. 2 e 3 comporta la progettazione e la costruzione di porzioni dell'edificio che insistono in tutto o in parte su area di proprietà dell'altra parte contraente, già fin da ora le parti convengono quanto segue:
    La "EDILPIANORO S.P.A., a mezzo del costituito legale rappresentante, autorizzato come sopra detto, costituisce a favore del COMUNE DI CALDERARA DI RENO, per il quale accetta e e acquista tale diritto di superficie ai livelli secondo - terzo e quarto (corrispondenti piani primo - secondo e terzo), il costituito legale rappresentante, autorizzato come sopra detto e precisamente il diritto di costruire e mantenere ai piani primo - secondo e terzo (quindi ai livelli secondo - terzo e quarto) porzioni di manufatto ad uso civile appartamento e porzioni di relativi corridoi e pianerottoli di accesso alle medesime porzioni immobiliari;
    - la porzione ai piani primo - secondo e terzo oggetto del suddetto diritto di superficie, confina con residue ragioni "EDILPIANORO S.P.A.", ragioni Comune di Calderara di Reno, ragioni con il presente atto acquistate dalla "EDILPIANORO" da più lati, salvi altri;
    - tale diritto di superficie - esattamente riprodotto nella planimetria dimostrativa che, debitamente firmata dalle parti e da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera ... - viene costituito su una parte dell'area censita al N.C.T. del Comune di Calderara di Reno, al foglio 37, con i mappali 678/b - 682/b e 673, della superficie complessiva di circa mq. 2.463 e precisamente su quella parte di suolo evidenziata con colore verde ed identificata, sempre sulla base dell'allegata planimetria dimostrativa, con parte dei citati mappali 678/b - 682/b e 673, quale fabbricato in corso di costruzione, ai livelli secondo - terzo e quarto.
    Le parti, a mezzo dei costituiti rappresentanti, dichiarano che di tale costituzione di diritti di superficie si è tenuto conto nella determinazione del valore del terreno ai fini fiscali di cui sopra.
    Le parti, stante la cessione come sopra effettuata delle aree e la costituzione del diritto di superficie, anch'essa come sopra realizzata, con il presente atto, per sè e propri aventi causa, si impegnano ed obbligano reciprocamente - se ed in quanto ciò sarà necessario - alla stipulazione di eventuali permute di porzioni immobiliari, sia aree cortilive poste al piano terra, sia porzioni di fabbricato ai piani superiori, nonché costituzione reciproche di servitù attive e passive di qualsiasi genere.
    Al fine della approssimata individuazione delle porzioni che, al completamento della edificazione del complesso residenziale in oggetto, saranno rispettivamente di proprietà delle due parti (COMUNE ed EDILPIANORO) le parti allegano al presente atto sotto la lettera ... debitamente firmata dai comparenti e da me notaio una planimetria dimostrativa sia del piano terra, sia degli altri piani dell'insediamento in oggetto, planimetria nella quale le suddette porzioni sono caratterizzate dal colore verde quelle del COMUNE DI CALDERARA e dal colore rosso quelle della EDILPIANORO.
    Si precisa dalle parti che nell'atto in oggetto i diritti di superficie sono stati costituiti su porzioni non ancora catastalmente frazionate, ma individuate con colorazioni diverse sulla base della planimetria dimostrativa che si trova allegata al presente atto sotto la lettera ...
    Successivamente alla presentazione all'U.T.E. e relativa approvazione da parte dell'U.T.E. stesso dei suddetti accatastamenti, le parti stesse si obbligano - per sè e per i propri aventi causa - reciprocamente alla stipulazione di ulteriore atto o atti notarili ricognitivi di identificazione catastale, al fine di una esatta individuazione delle porzioni in oggetto.
    Tale atto o atti dovranno essere successivamente stipulati affinché - una volta approvato dall'U.T.E. di Bologna l'accatastamento delle porzioni in oggetto - vengano fatte risultare la identità fra le porzioni sulle quali sono stati costituiti i suddetti diritti di superficie con i numeri di mappale attribuiti dall'U.T.E. in sede di approvazione dell'accatastamento medesimo.
    Pertanto le parti, a mezzo come sopra, una volta approvati i suddetti accatastamenti si obbligano ad intervenire nell'atto o atti di identificazione catastale relativi alle porzioni in oggetto, quali nel presente atto descritte ed in tale atto o atti: riconoscere che i mappali risultanti dai frazionamenti corrispondono ai beni sopra descritti; confermare le intestazioni catastali ivi effettuate; costituire eventuali servitù attive e passive a reciproco favore e carico di ogni tipo e genere; effettuare eventuali rettifiche di confini e/o integrazioni, richiedere la trascrizione presso l'ufficio del Territorio competente, nonché la voltura del detto atto o dei detti atti presso gli Uffici catastali.


  5. Il Comune di Calderara di Reno assume l'impegno a predisporre gli atti di pianificazione urbanistica necessari per modificare la destinazione urbanistica dell'area identificata al foglio 37 del N.C.T. mappali 444, 111, 756, 757, 758, 759 della superficie di circa mq. 13.885 (tredicimilaottocentottantacinque), e meglio identificata nella allegata planimetria, conferendo alla stessa la destinazione residenziale di completamento, ovvero, ex L. reg. n. 20/2000, di ambito per nuovi insediamenti, con un indice di edificabilità territoriale di 0,60 mq./mq..


  6. L'adozione dell'atto pianificatorio di cui sopra sarà effettuata entro il 31.12.2003.
    L'approvazione e definitiva vigenza della nuova destinazione urbanistica dovrà intervenire entro 18 mesi dall'adozione.
    Ove questo secondo termine spirasse inutilmente la Ediilì pianoro S.p.A. avrà la facoltà di richiedere un indennizzo risarcitorio pari al valore delle anticipazioni monetarie stanziate per l'attuazione delle procedure e la realizzazione delle opere di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4. In più verranno quantificati, sulla base di documentazioni opportune, gli ulteriori indennizzi per la mancata o difforme attuazione della modificazione urbanistica di cui al precedente punto 5. Tali indennizzi allo stato attuale si determinano complessivamente in Euro 1.1OO.000,00 (un milione centomila virgola zero zero).
    Poiché tuttavia la eventuale mancata variazione di cui sopra avverrà - come si rileva da quanto sopra detto - in un periodo successivo a quello di stipula del presente atto, tale indennizzo risarcitorio, naturalmente nel caso in cui il Comune fosse obbligato a pagano per il motivo sopraindicato, sarà oggetto di ulteriore e definitiva quantificazione, per la quale le parti fin da ora concordano di rimettersi alla stima delle operazioni complessive descritte nel presente atto che ne farà un collegio di tre tecnici, uno per ogni parte, il terzo nominato in mancanza di accordo tra quelli di parte, dal Presidenti dell'ordine degli Ingegneri.


  7. I lavori di costruzione dei fabbricati di cui all'art. 3, ove il Comune rilasci la concessione entro la data del 30 settembre 2003, inizieranno entro la data del 30 ottobre 2003 e saranno ultimati e idonei al collaudo entro la data del 28 febbraio 2005.


  8. Per gli interventi edilizi, e occorrendo urbanistici, necessari per realizzare l'edificabilità dei lotti di cui all'art. 2 e all'art. 5 gli oneri per le urbanizzazioni secondarie non saranno dovuti. Ugualmente non sarà dovuta la quota del contributo per costo di costruzione relativamente alla realizzazione degli edifici di cui all'art. 2. L'esenzione spetta ex art. 9 L. n. 10/1977 anche gli alloggi di cui all'art. 3. Quanto sopra perché tali oneri e contributi si intendono compresi nei reciproci rapporti (relativi e corrispettivi diritti ed obblighi) che con questo atto vengono ridefiniti tra le parti.


  9. Il Comune cedente, a mezzo del costituito legale rappresentante, garantisce la legittima provenienza, il pieno possesso e la libera disponibilità delle aree trasferite a titolo di retrocessione; garantisce inoltre la libertà delle medesime da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie, privilegi, censi, canoni, livelli, enfiteusi ed oneri di qualsiasi natura, prestando al riguardo tutte le garanzie di legge.
    Tali aree vengono trasferite nuovamente alla "EDILPIANORO S.P.A." nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, unitamente a tutti gli inerenti diritti con accessioni, pertinenze, comunioni, fissi, seminfissi, usi, azioni e ragioni, servitù attive e passive, se e come esistono ed in quanto abbiano ragione legale di esistere.
    Tali aree vengono altresì trasferite, come i comparenti si danno reciprocamente atto, prive di scorte vive o morte, nonché libere da rapporti relativi alla loro coltivazione, nonché da occupanti qualsiasi e libere da aventi diritto di prelazione ai sensi della normativa di legge vigente.
    Nessuna documentazione legale è dovuta dal Comune cedente. Gli effetti attivi e passivi del presente contratto decorrono da oggi.
    Il Comune cedente, a mezzo del costituito legale rappresentante, autorizzato come sopra detto, rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale, espressamente esonerando il competente signor Direttore dell'Ufficio del Territorio da ogni responsabilità al riguardo.
    Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n.ro 47, si allega al presente atto sotto la lettera ... il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Calderara di Reno in data .. .. .... di prot. n.ro, relativo alle aree di terreno in oggetto, dichiarandosi dalle parti, nelle rispettive qualità, ad ogni effetto che, successivamente alla detta data non sono intervenute modificazioni agli strumenti urbanistici. Le spese, anche fiscali necessarie per il perfezionamento del presente atto sono a carico della Edilpianoro Spa.
    In riferimento al Piano Particolareggiato di cui sopra e di cui alla citata convenzione a ministero notaio Ferrari Trecate ed alla conseguente possibilità di costruire distinti fabbricati in distinti lotti di terreno anche in tempi diversi, chiedesi l'applicazione a questo atto dell'imposta di Registro in misura dell'uno per cento ed inoltre delle imposte catastali ed ipotecarie in misura fissa, come previsto dall'art. 33 comma 3, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, impegnandosi la società "EDILPIANORO S.P.A." ad utilizzare a scopi edificatori detta area nei cinque anni.


  10. A) Il COMUNE DI CALDERARA DI RENO, come sopra rappresentato, cede e trasferisce, a titolo di permuta, alla "EDILPIANORO S.P.A.", per la quale ad ugual titolo di permuta, accetta ed acquista il costituito legale rappresentante, autorizzato come sopra detto del seguente immobile:
    - piccola striscia di terreno - priva di potenzialità edificatoria - posta in Comune di Calderara di Reno (BO), nei pressi di via del Bracciante, censita al catasto terreni di detto Comune a foglio 37, con il mappale .... (già 677/b) di mq. 35 (trentacinque), mappale quale risulta sulla base di frazionamento catastale modello 51 approvato dall'U.T.E. di Bologna il .. .. ... in confine con: residue ragioni comune cedente da più lati, residue ragioni parte cessionaria da più lati, salvi altri;
    B) La "EDILPIANORO S.P.A.", come sopra rappresentata, cede e trasferisce, a titolo di permuta, al COMUNE DI CALDERARA DI RENO, per il quale ad ugual titolo di permuta, accetta ed acquista la costituita legale rappresentante, autorizzata come sopra detto del seguente immobile:
    - piccola striscia di terreno - priva di potenzialità edificatoria - posta in Comune di Calderara di Reno (BO), nei pressi di via del Bracciante, censita al catasto terreni di detto Comune a foglio 37, con il mappale .... (già 676/b) di mq. 35 (trentacinque), mappale quale risulta sulla base di frazionamento catastale modello 51 approvato dall'U.T.E. di Bologna il in confine con: residue ragioni comune cessionario da più lati, residue ragioni parte cedente da più lati, salvi altri.

    C) I comparenti dichiarano che il valore dei beni in oggetto è il seguente:
    - immobile di cui al punto A) valore di EURO 150,00; (cento-cinquanta virgola zero zero);
    - immobile di cui al punto B) valore di EURO 150,00; (cento-cinquanta virgola zero zero);
    e pertanto nessun conguaglio è dovuto fra le parti permutanti.
    Le parti si garantiscono reciprocamente la legittima provenienza, il pieno possesso e la libera disponibilità degli immobili con il presente permutati; si garantiscono inoltre la libertà dei medesimi da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie, privilegi, censi, canoni, livelli, enfiteusi ed oneri di qualsiasi natura, prestando al riguardo tutte le garanzie di legge.

    Gli immobili vengono reciprocamente trasferiti - privi di ogni capacità edificatoria - nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, unitamente a tutti gli inerenti diritti con accessioni, pertinenze, comunioni, fissi, seminfissi, usi, azioni e ragioni, servitù attive e passive, se e come esistono ed in quanto abbiano ragione legale di esistere.
    Si precisa dalle parti che, stante le convenzioni stipulate tra la EDILPIANORO ed il COMUNE DI CALDERARA DI RENO di cui sopra, è possibile prevedere di procedere alla riparcellizzazione delle aree, affinché ogni proprietà disponga delle aree di sedime necessarie alla edificazione di propria competenza e pertanto, in relazione a quanto sopra ed a quanto contenuto nelle citate convenzioni, si è reso possibile effettuare i suddetti trasferimento di aree di terreno, prive di potenzialità edificatoria, la quale dovrà rimanere in capo ad ogni parte cedente, unitamente a tutti i diritti e gli obblighi alla capacità edificatoria relativi. Tutti gli effetti attivi e passivi della presente permuta decorrono da oggi. Nessuna documentazione è dovuta dalle parti permutanti. Le parti permutanti rinunciano reciprocamente - per quanto occorrer possa - ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale.
    Le spese del presente atto e relative sono a carico della "EDILPIANORO S.P.A.".
    Ai fini fiscali si precisa quanto segue:
    - la cessione di cui alla lettera "A" dovrà scontare tassa di registro, ed in riferimento al Piano Particolareggiato di cui sopra chiedesi l'applicazione a questo capo dell'imposta di Registro in misura dell'uno per cento ed inoltre delle imposte catastali ed ipotecarie in misura fissa, come previsto dall'art. 33 comma 3, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, impegnandosi la società "EDILPIANORO S.P.A." ad utilizzare a scopi edificatori detta area nei cinque anni;
    - la cessione di cui alla lettera "B" è soggetta ad I.V.A. in quanto trattasi di cessione di area edificabile, pur ceduta senza capacità edificatoria, trasferita da società.

    Fattura in data .. .. ....

    Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n.ro 47, si allega al presente atto sotto la lettera ... il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Calderara di Reno in data .. .. .... prot. n.ro ... relativo alle aree di terreno oggetto della presente permuta, dichiarandosi dalle parti ad ogni effetto che, successivamente alla detta data non sono intervenute modificazioni agli strumenti urbanistici.
    Si omette la lettura degli allegati per espressa concorde dispensa avutane dai comparenti.
    Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e meco lo sottoscrivono.
    Consta di n. .. fogli dattiloscritti ai sensi di legge da persona di mia fiducia e da me notaio completati per intere pagine e fino a qui di questa postille escluse.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F. to MATTEO PRENCIPE F.to D.SSA IDA FONTANA


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 01/08/2003 al 15/08/2003 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000.

Addì 01/08/2003 L'IMPIEGATA ADDETTA
F.to ROSALBA CRIVELLARO


ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 11/08/2003 dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U.E.L- D. Lgs 267/2000.

  IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.SSA IDA FONTANA



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